Sentenza 258/1993 (ECLI:IT:COST:1993:258)
Massima numero 19645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  26/05/1993;  Decisione del  26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 258/93. REATI E PENE MILITARI - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEL GRADO - APPLICAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA IRROGAZIONE DELLA PENA DELLA RECLUSIONE MILITARE - PREVISIONE DI UNA DURATA (DELLA PENA PRINCIPALE) DIVERSA A SECONDA CHE SI TRATTI DI UFFICIALI (TRE ANNI) O ALTRI MILITARI DI TRUPPA (UN ANNO) - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La disparita' di trattamento tra "ufficiali e sottufficiali", da una parte, e "altri militari", dall'altra, riguardo alla pena accessoria della rimozione dal grado, per l'applicazione della quale, a norma dell'art. 29 cod. pen. mil. di pace, mentre nei confronti dei primi si richiede che la reclusione militare inflitta sia di piu' di tre anni, nei confronti dei secondi, invece, basta che superi l'anno, non puo' trovare giustificazione - come d'altra parte gia' riconosciuto dalla Commissione ministeriale che curo' il progetto definitivo del codice penale militare di pace - ne' nella presunta diversita' fra le categorie degli ufficiali e sottufficiali da un lato, e quella dei graduati di truppa dall'altro, ne' nella presunta piu' ampia possibilita' di "errori" cui sarebbero esposti gli ufficiali e sottufficiali in quanto, rappresentando l'"errore" un comportamento penalmente sanzionato, e dovendo riconoscersi a gradi piu' elevati dell'ordinamento militare una serie di qualita' specifiche antagoniste rispetto alla eventuale commissione di fatti costituenti reato, tale categoria risulta, al contrario, meno esposta delle altre al "rischio" del delitto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 29 c.p.m.p. nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare inflitta per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte