Sentenza 259/1993 (ECLI:IT:COST:1993:259)
Massima numero 19674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 259/93. SUCCESSIONE EREDITARIA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - SPETTANZA AI FIGLI NATURALI DI CHI LASCI OD ABBIA FIGLI LEGITTIMI, NELLA MISURA (META' DELLA QUOTA CONSEGUITA DAI FIGLI LEGITTIMI) DEL DIRITTO DI CONCORSO NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA DIRETTA - LAMENTATA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LIMITI AI POTERI DELLA CORTE DERIVANTI DAL SISTEMA SUCCESSORIO DEL CODICE DEL 1942 - ALTERNATIVE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA POSSIBILI SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 259/93. SUCCESSIONE EREDITARIA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - SPETTANZA AI FIGLI NATURALI DI CHI LASCI OD ABBIA FIGLI LEGITTIMI, NELLA MISURA (META' DELLA QUOTA CONSEGUITA DAI FIGLI LEGITTIMI) DEL DIRITTO DI CONCORSO NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA DIRETTA - LAMENTATA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LIMITI AI POTERI DELLA CORTE DERIVANTI DAL SISTEMA SUCCESSORIO DEL CODICE DEL 1942 - ALTERNATIVE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA POSSIBILI SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ordinamento del codice civile del 1942, data l'appartenenza dei figli legittimi e dei figli naturali (art. 565) a due distinte classi di successibili (parenti legittimi e parenti naturali) chiamati a concorrere in base a vocazioni distinte e senza quindi che nei loro reciproci rapporti potesse verificarsi il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod. civ.) una vocazione ab intestato, essenzialmente unica, come la vocazione (indiretta) per rappresentazione, non era configurabile come indirizzata congiuntamente agli uni e agli altri. Pertanto, nell'ambito dell'istituto del diritto di rappresentazione (come disciplinato dagli artt. 467 sgg. cod. civ. prima della riforma del diritto di famiglia), considerato nel complesso del sistema successorio allora vigente, in presenza di figli legittimi, il criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali - riconosciuto dalla Corte legittimo, di fronte all'art. 30 Cost., con costante giurisprudenza - non puo' operare se non come criterio di esclusione degli stessi figli naturali. Con la sola possibile alternativa di una estensione alle successioni aperte sotto tale normativa - estensione che pero' solo il legislatore potrebbe disporre - delle innovazioni introdotte, senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 467 cod. civ. - nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 - nella parte in cui non riconosce il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi lasci o abbia figli legittimi, nella misura ridotta - della meta' della quota conseguita dai legittimi - del diritto di concorso previsto dagli abrogati artt. 541 e 574 cod. civ. nella successione legittima diretta). - V. S. nn. 79/1969 e 167/1992.
Nell'ordinamento del codice civile del 1942, data l'appartenenza dei figli legittimi e dei figli naturali (art. 565) a due distinte classi di successibili (parenti legittimi e parenti naturali) chiamati a concorrere in base a vocazioni distinte e senza quindi che nei loro reciproci rapporti potesse verificarsi il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod. civ.) una vocazione ab intestato, essenzialmente unica, come la vocazione (indiretta) per rappresentazione, non era configurabile come indirizzata congiuntamente agli uni e agli altri. Pertanto, nell'ambito dell'istituto del diritto di rappresentazione (come disciplinato dagli artt. 467 sgg. cod. civ. prima della riforma del diritto di famiglia), considerato nel complesso del sistema successorio allora vigente, in presenza di figli legittimi, il criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali - riconosciuto dalla Corte legittimo, di fronte all'art. 30 Cost., con costante giurisprudenza - non puo' operare se non come criterio di esclusione degli stessi figli naturali. Con la sola possibile alternativa di una estensione alle successioni aperte sotto tale normativa - estensione che pero' solo il legislatore potrebbe disporre - delle innovazioni introdotte, senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 467 cod. civ. - nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 - nella parte in cui non riconosce il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi lasci o abbia figli legittimi, nella misura ridotta - della meta' della quota conseguita dai legittimi - del diritto di concorso previsto dagli abrogati artt. 541 e 574 cod. civ. nella successione legittima diretta). - V. S. nn. 79/1969 e 167/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte