Sentenza 260/1993 (ECLI:IT:COST:1993:260)
Massima numero 19699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  26/05/1993;  Decisione del  26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19700  19701  19702  19703


Titolo
SENT. 260/93 A. PROVINCIA DI BOLZANO - NORME POSTE DALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE A TUTELA DELLA SUA AUTONOMIA - PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - EFFICACIA LIMITATIVA DEL POTERE DEL PARLAMENTO DI PRIVATIZZARE I SERVIZI PUBBLICI - ESCLUSIONE.

Testo
I principi della proporzionale etnica e del bilinguismo posti dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, non limitano il potere del Parlamento di procedere a riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso della privatizzazione di servizi pubblici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 89

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 100

Altri parametri e norme interposte