Sentenza 260/1993 (ECLI:IT:COST:1993:260)
Massima numero 19699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 260/93 A. PROVINCIA DI BOLZANO - NORME POSTE DALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE A TUTELA DELLA SUA AUTONOMIA - PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - EFFICACIA LIMITATIVA DEL POTERE DEL PARLAMENTO DI PRIVATIZZARE I SERVIZI PUBBLICI - ESCLUSIONE.
SENT. 260/93 A. PROVINCIA DI BOLZANO - NORME POSTE DALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE A TUTELA DELLA SUA AUTONOMIA - PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - EFFICACIA LIMITATIVA DEL POTERE DEL PARLAMENTO DI PRIVATIZZARE I SERVIZI PUBBLICI - ESCLUSIONE.
Testo
I principi della proporzionale etnica e del bilinguismo posti dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, non limitano il potere del Parlamento di procedere a riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso della privatizzazione di servizi pubblici.
I principi della proporzionale etnica e del bilinguismo posti dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, non limitano il potere del Parlamento di procedere a riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso della privatizzazione di servizi pubblici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte