Sentenza 260/1993 (ECLI:IT:COST:1993:260)
Massima numero 19701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 260/93 C. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - RIFORMA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI - LEGGE STATALE - SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI - LAMENTATA INCIDENZA SULLA TABELLA, ALLEGATA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, CHE STABILISCE IL RUOLO LOCALE DELLA SOPPRESSA AZIENDA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - CONSEGUENTE DENUNCIATA INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA RICHIESTA PER LE MODIFICHE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ESCLUSIONE, NON AVENDO LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA ABROGATO LA TABELLA MA SOLO RIMOSSO IL PRESUPPOSTO DELLA SUA APPLICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 260/93 C. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - RIFORMA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI - LEGGE STATALE - SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI - LAMENTATA INCIDENZA SULLA TABELLA, ALLEGATA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, CHE STABILISCE IL RUOLO LOCALE DELLA SOPPRESSA AZIENDA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - CONSEGUENTE DENUNCIATA INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA RICHIESTA PER LE MODIFICHE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ESCLUSIONE, NON AVENDO LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA ABROGATO LA TABELLA MA SOLO RIMOSSO IL PRESUPPOSTO DELLA SUA APPLICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel disporre la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, l'art. 1 della legge n. 58 del 1992 non ha abrogato la tabella n. 14 (allegata alle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo di cui al d.P.R. n. 752 del 1976), tabella che stabilisce l'organico del personale della suindicata Azienda nella Provincia di Bolzano, ma piuttosto ha rimosso il presupposto di fatto della sua applicazione. E' percio' senz'altro da escludere - a prescindere dalla questione se le tabelle allegate al suddetto decreto siano fonti di diritto di rango pari a quello delle norme di attuazione - che la disposizione in questione possa ritenersi illegittima per essere stata approvata senza l'osservanza della procedura richiesta per l'emanazione di queste dall'art. 107 dello Statuto regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 107, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Nel disporre la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, l'art. 1 della legge n. 58 del 1992 non ha abrogato la tabella n. 14 (allegata alle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo di cui al d.P.R. n. 752 del 1976), tabella che stabilisce l'organico del personale della suindicata Azienda nella Provincia di Bolzano, ma piuttosto ha rimosso il presupposto di fatto della sua applicazione. E' percio' senz'altro da escludere - a prescindere dalla questione se le tabelle allegate al suddetto decreto siano fonti di diritto di rango pari a quello delle norme di attuazione - che la disposizione in questione possa ritenersi illegittima per essere stata approvata senza l'osservanza della procedura richiesta per l'emanazione di queste dall'art. 107 dello Statuto regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 107, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 8 tabella 14