Sentenza 260/1993 (ECLI:IT:COST:1993:260)
Massima numero 19702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 260/93 D. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - RIFORMA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI - LEGGE STATALE - SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI - DIRITTO DEL PERSONALE, CHE NON INTENDA RIMANERE ALLE DIPENDENZE DELLE SUBENTRATE SOCIETA' CONCESSIONARIE, COMPRESO QUELLO NEL RUOLO LOCALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, DI OPTARE PER IL PASSAGGIO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ASSERITA INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - ESCLUSIONE - PIENO RISPETTO, DA PARTE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DI ENTRAMBI I PRINCIPI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 260/93 D. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - RIFORMA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI - LEGGE STATALE - SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI - DIRITTO DEL PERSONALE, CHE NON INTENDA RIMANERE ALLE DIPENDENZE DELLE SUBENTRATE SOCIETA' CONCESSIONARIE, COMPRESO QUELLO NEL RUOLO LOCALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, DI OPTARE PER IL PASSAGGIO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ASSERITA INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - ESCLUSIONE - PIENO RISPETTO, DA PARTE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DI ENTRAMBI I PRINCIPI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, che in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, attribuisce al personale dell'Azienda - compreso quello del ruolo locale di Bolzano - il diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze delle societa' concessionarie a cui i suddetti servizi vengono affidati, non e' in contrasto con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, come la norma in questione precisa, il passaggio del personale optante ad altre amministrazioni non avviene mediante la creazione di posti in soprannumero, ma - in conformita' delle procedure di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 - utilizzando i posti di ruolo disponibili, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, nelle piante organiche locali delle amministrazioni statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e subordinatamente al possesso da parte degli interessati dell'attestato di conoscenza delle due lingue.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
La disposizione dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, che in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, attribuisce al personale dell'Azienda - compreso quello del ruolo locale di Bolzano - il diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze delle societa' concessionarie a cui i suddetti servizi vengono affidati, non e' in contrasto con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, come la norma in questione precisa, il passaggio del personale optante ad altre amministrazioni non avviene mediante la creazione di posti in soprannumero, ma - in conformita' delle procedure di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 - utilizzando i posti di ruolo disponibili, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, nelle piante organiche locali delle amministrazioni statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e subordinatamente al possesso da parte degli interessati dell'attestato di conoscenza delle due lingue.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte