Esecuzione penale - In genere - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto della consegna - Facoltà, per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati circa l'esistenza di seri motivi per ritenere che la consegna di una persona, afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, possa esporla a un rischio reale di subire un grave pregiudizio alla sua salute, di richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie, e di porre fine alla procedura di consegna allorché non ottenga assicurazioni entro un termine ragionevole - Omessa previsione - Possibile contrasto della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, del quale la legge nazionale censurata costituisce specifica attuazione, con gli artt. 3, 4 e 35 CDFUE - Necessità di verificare la compatibilità della decisione quadro 2002/584/GAI con i diritti fondamentali dell'Unione europea alla salute, a ottenere cure mediche e a non subire trattamenti inumani o degradanti - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. (Classif. 098001).
È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, della seguente questione pregiudiziale: se l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 CDFUE, debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole. Le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Milano non concernono soltanto la compatibilità delle disposizioni censurate - gli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 - con la Costituzione italiana, ma coinvolgono preliminarmente l'interpretazione del diritto dell'Unione europea, del quale l'indicata legge n. 69 del 2005 costituisce specifica attuazione, con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e 4-bis della suddetta decisione quadro. Il pericolo di grave danno alla salute non può essere adeguatamente fronteggiato mediante la sospensione della consegna ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge, perché esso pare incongruo in relazione a patologie croniche e di durata indeterminabile, rischiando di protrarre il differimento dell'esecuzione del mandato di arresto europeo per una durata indefinita, e impedendo allo Stato di emissione di esercitare l'azione penale o di eseguire la pena nei confronti dell'interessato; né tale rimedio garantirebbe piena tutela a quest'ultimo, il quale non ha la possibilità di far valere le proprie patologie croniche nell'ambito del procedimento di consegna, nel quale si dispiegano appieno le sue garanzie di difesa, e si trova pertanto a doverle allegare in una fase procedimentale successiva. Infine, il protrarsi nel tempo di differimenti fondati su ragioni di salute croniche manterrebbe l'interessato in una situazione di continua incertezza circa la propria sorte, in contrasto con l'esigenza di garantire un termine ragionevole di durata in ogni procedimento suscettibile di incidere sulla sua libertà personale. Una diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie dello Stato di emissione e quello dell'esecuzione potrebbe invece consentire di individuare soluzioni che permettano di sottoporre a processo l'interessato nello Stato di emissione garantendogli la pienezza dei diritti di difesa e al contempo evitino di esporlo al pericolo di grave danno alla salute, cosicché soltanto laddove, all'esito di tale interlocuzione, non si rinvengano soluzioni idonee entro un termine ragionevole, dovrebbe essere consentito all'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare la consegna.