Sentenza 260/1993 (ECLI:IT:COST:1993:260)
Massima numero 19703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 260/93 E. POSTA E TELECOMUNICAZIONE - RIFORMA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI - LEGGE STATALE - PASSAGGIO DEL PERSONALE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, COMPRESO QUELLO DEL RUOLO LOCALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, ALLE DIPENDENZE DELLE SUBENTRATE SOCIETA' CONCESSIONARIE - LAMENTATA SOTTRAZIONE DI TALE PERSONALE AL PRINCIPIO (APPLICABILE ANCHE PER DETTE SOCIETA') DEL BILINGUISMO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 260/93 E. POSTA E TELECOMUNICAZIONE - RIFORMA DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI - LEGGE STATALE - PASSAGGIO DEL PERSONALE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, COMPRESO QUELLO DEL RUOLO LOCALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, ALLE DIPENDENZE DELLE SUBENTRATE SOCIETA' CONCESSIONARIE - LAMENTATA SOTTRAZIONE DI TALE PERSONALE AL PRINCIPIO (APPLICABILE ANCHE PER DETTE SOCIETA') DEL BILINGUISMO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
A differenza del principio della proporzionale etnica, di cui all'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo stabilito, a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, dall'art. 100 dello stesso Statuto, comprende nel proprio ambito normativo anche i concessionari privati di pubblici servizi operanti nel territorio della Provincia. Peraltro gli artt. 1 e segg. della legge n. 58 del 1992, che nel quadro della privatizzazione dei servizi telefonici hanno previsto, salva diversa opzione, il passaggio del personale della soppressa Azienda di Stato - compreso quello del ruolo locale della Provincia di Bolzano - alle dipendenze delle societa' concessionarie a cui tali servizi sono stati affidati, non tocca il precetto statutario ne' quindi impedisce che detto personale resti soggetto al principio del bilinguismo secondo la disciplina degli artt. 1 e ss. del d.P.R. n. 752 del 1976. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
A differenza del principio della proporzionale etnica, di cui all'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo stabilito, a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, dall'art. 100 dello stesso Statuto, comprende nel proprio ambito normativo anche i concessionari privati di pubblici servizi operanti nel territorio della Provincia. Peraltro gli artt. 1 e segg. della legge n. 58 del 1992, che nel quadro della privatizzazione dei servizi telefonici hanno previsto, salva diversa opzione, il passaggio del personale della soppressa Azienda di Stato - compreso quello del ruolo locale della Provincia di Bolzano - alle dipendenze delle societa' concessionarie a cui tali servizi sono stati affidati, non tocca il precetto statutario ne' quindi impedisce che detto personale resti soggetto al principio del bilinguismo secondo la disciplina degli artt. 1 e ss. del d.P.R. n. 752 del 1976. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 1 e ss.