Sentenza 261/1993 (ECLI:IT:COST:1993:261)
Massima numero 19588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  26/05/1993;  Decisione del  26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19589


Titolo
SENT. 261/93 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE, IN UDIENZA PRELIMINARE, CON DECISIONE ALLO STATO DEGLI ATTI, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA PER ESSERE STATA LA QUESTIONE STESSA SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO LA SUDDETTA SENTENZA - REIEZIONE.

Testo
Non puo' non ritenersi rilevante, in giudizio di appello, una questione di legittimita' costituzionale che investa le norme alla cui stregua deve valutarsi la legittimita' della sentenza impugnata. Va percio' respinta, nella specie, la eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in un giudizio di appello, nei confronti della disposizione dell'art. 32, terzo comma. del d.P.R. n. 448 del 1988, concernente la possibilita' che il giudice dell'udienza preliminare, nel processo minorile, pronunci sentenza di non luogo a procedere, eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato in base al non pertinente assunto che la norma censurata, attenendo ai poteri decisori del giudice di primo grado, non era tra quelle che il giudice di appello avrebbe dovuto applicare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte