Sentenza 261/1993 (ECLI:IT:COST:1993:261)
Massima numero 19589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
19588
Titolo
SENT. 261/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE, IN UDIENZA PRELIMINARE, CON DECISIONE ALLO STATO DEGLI ATTI, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE - RITENUTA CONSEGUENTE "CRISTALLIZZAZIONE", ANCHE IN SEDE DI GRAVAME, DEL MATERIALE PROBATORIO, CON PRECLUSIONE DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO AD UN RIESAME DELLA DECISIONE IN BASE AD ALTRI ELEMENTI DI PROVA - INSUSSISTENZA - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI FAR VALERE LE PROPRIE RAGIONI ATTRAVERSO LA OPPOSIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 261/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE, IN UDIENZA PRELIMINARE, CON DECISIONE ALLO STATO DEGLI ATTI, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE - RITENUTA CONSEGUENTE "CRISTALLIZZAZIONE", ANCHE IN SEDE DI GRAVAME, DEL MATERIALE PROBATORIO, CON PRECLUSIONE DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO AD UN RIESAME DELLA DECISIONE IN BASE AD ALTRI ELEMENTI DI PROVA - INSUSSISTENZA - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI FAR VALERE LE PROPRIE RAGIONI ATTRAVERSO LA OPPOSIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la possibilita' prevista, riguardo al processo minorile, dell'art. 32, primo comma, d.P.R. n. 448 del 1988, che nell'udienza preliminare il giudice, quando ritenga di decidere allo stato degli atti, pronunci sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, precluda all'imputato, anche nell'eventuale appello "cristallizzando" il materiale probatorio raccolto, di dedurre elementi di prova contraria a quelle risultanze. In seguito alla sentenza n. 77 del 1993, dichiarativa della illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso su citato art. 32, "nella parte in cui non prevede la possibilita' di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato", anche nella suddetta ipotesi di concessione del perdono giudiziale, all'imputato e' infatti offerta la possibilita' di rimuovere, attraverso l'opposizione, la pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla celebrazione del dibattimento nel cui ambito e' posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 32, primo comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, 'in parte qua'). - V. sent. n. 77/1993 (gia' citata nel testo).
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' da escludere che la possibilita' prevista, riguardo al processo minorile, dell'art. 32, primo comma, d.P.R. n. 448 del 1988, che nell'udienza preliminare il giudice, quando ritenga di decidere allo stato degli atti, pronunci sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, precluda all'imputato, anche nell'eventuale appello "cristallizzando" il materiale probatorio raccolto, di dedurre elementi di prova contraria a quelle risultanze. In seguito alla sentenza n. 77 del 1993, dichiarativa della illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso su citato art. 32, "nella parte in cui non prevede la possibilita' di proporre opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato", anche nella suddetta ipotesi di concessione del perdono giudiziale, all'imputato e' infatti offerta la possibilita' di rimuovere, attraverso l'opposizione, la pronuncia adottata in sede di udienza preliminare e dar corso alla celebrazione del dibattimento nel cui ambito e' posto in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla prova. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 32, primo comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, 'in parte qua'). - V. sent. n. 77/1993 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte