Ordinanza 262/1993 (ECLI:IT:COST:1993:262)
Massima numero 19776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
ORD. 262/93 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - ORGANIZZAZIONE DELLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI - IMPUGNATIVA DI NORME AD ESSE ATTINENTI - ESTRANEITA' RISPETTO AL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 262/93 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - ORGANIZZAZIONE DELLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI - IMPUGNATIVA DI NORME AD ESSE ATTINENTI - ESTRANEITA' RISPETTO AL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto, come gia' affermato, gli artt. 12 e 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 disciplinanti, rispettivamente, la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle segreterie delle Commissioni tributarie, non incidono sui rapporti che il giudice rimettente e' chiamato a decidere. - v. S. n. 196/1982, O. nn. 331/1987, 323/1987 e 177/1989.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto, come gia' affermato, gli artt. 12 e 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 disciplinanti, rispettivamente, la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle segreterie delle Commissioni tributarie, non incidono sui rapporti che il giudice rimettente e' chiamato a decidere. - v. S. n. 196/1982, O. nn. 331/1987, 323/1987 e 177/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte