Ordinanza 262/1993 (ECLI:IT:COST:1993:262)
Massima numero 19777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
ORD. 262/93 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NOMINA E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE AL MINISTRO DELLE FINANZE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI SPECIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 262/93 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NOMINA E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE AL MINISTRO DELLE FINANZE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI SPECIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'aver attribuito la nomina e la dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni tributarie al Ministro delle finanze non e' in contrasto con le attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia, riferendosi le stesse alla sola giurisdizione ordinaria; ne' puo' dirsi violato il principio della indipendenza dei giudici speciali, che - come la Corte ha gia' piu' volte precisato - va cercata piu' nei modi in cui la funzione si svolge, che in quelli concernenti la nomina dei componenti i collegi giudicanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - Riguardo alla indipendenza dei giudici speciali, v. S. nn. 121/1970, 128/1974 e 196/1982.
L'aver attribuito la nomina e la dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni tributarie al Ministro delle finanze non e' in contrasto con le attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia, riferendosi le stesse alla sola giurisdizione ordinaria; ne' puo' dirsi violato il principio della indipendenza dei giudici speciali, che - come la Corte ha gia' piu' volte precisato - va cercata piu' nei modi in cui la funzione si svolge, che in quelli concernenti la nomina dei componenti i collegi giudicanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - Riguardo alla indipendenza dei giudici speciali, v. S. nn. 121/1970, 128/1974 e 196/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte