Ordinanza 262/1993 (ECLI:IT:COST:1993:262)
Massima numero 19778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  26/05/1993;  Decisione del  26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19776  19777


Titolo
ORD. 262/93 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER I COMPONENTI DIPENDENTI DELLO STATO DI ASSENTARSI DAL SERVIZIO (PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI) PER IL TEMPO DETERMINATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - LAMENTATA INGERENZA DA PARTE DI AUTORITA' ESTRANEA ALLA GIURISDIZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata in ragione della natura "dovuta" del comportamento, cui e' tenuta l'amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio dipendente, regolato nel tempo e nel modo esclusivamente dal Presidente del Collegio, a nulla rilevando, per la sua inconferenza, il richiamo all'ulteriore parametro, di cui all'art. 54 Cost.. - v. O. nn. 581/1989, 397/1990, 141/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Costituzione  art. 110

Costituzione  art. 54  co. 2

Altri parametri e norme interposte