Ordinanza 263/1993 (ECLI:IT:COST:1993:263)
Massima numero 19423
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/05/1993; Decisione del
26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 263/93. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANFRANCO OCCHIPINTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CONCORSO IN PIU' REATI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL P.M., OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'ISCRIZIONE DEL NOME DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SENZA DECISIONE DI MERITO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE (GIORNI TRENTA).
ORD. 263/93. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANFRANCO OCCHIPINTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CONCORSO IN PIU' REATI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL P.M., OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'ISCRIZIONE DEL NOME DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SENZA DECISIONE DI MERITO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE (GIORNI TRENTA).
Testo
Va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (restando impregiudicata, anche su tale punto, ogni decisione nella fase successiva a contraddittorio pieno) il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima ha restituito gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nei reati di turbata liberta' degli incanti (pluriaggravata) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravata), senza adottare alcuna decisione di merito, per esser stata la richiesta presentata oltre il termine - ritenuto perentorio - stabilito dall'art. 344, comma primo, cod. proc. pen.. Infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dagli artt. 68 e, rispettivamente, 112 Cost., mentre - sotto il profilo oggettivo, e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale e' quella conferita dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, nel cui assolvimento il p.m. dichiara definitivamente la volonta' del potere cui appartiene.
Va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (restando impregiudicata, anche su tale punto, ogni decisione nella fase successiva a contraddittorio pieno) il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima ha restituito gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nei reati di turbata liberta' degli incanti (pluriaggravata) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravata), senza adottare alcuna decisione di merito, per esser stata la richiesta presentata oltre il termine - ritenuto perentorio - stabilito dall'art. 344, comma primo, cod. proc. pen.. Infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dagli artt. 68 e, rispettivamente, 112 Cost., mentre - sotto il profilo oggettivo, e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale e' quella conferita dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, nel cui assolvimento il p.m. dichiara definitivamente la volonta' del potere cui appartiene.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37