Ordinanza 264/1993 (ECLI:IT:COST:1993:264)
Massima numero 19427
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/05/1993;  Decisione del  26/05/1993
Deposito del 01/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 264/93. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL SENATORE SEVERINO CITARISTI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO NONCHE' DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI - DINIEGO DA PARTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, LIMITATAMENTE ALLE IPOTESI DI CORRUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO NEI CONFRONTI DEL SENATO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE (GIORNI TRENTA).

Testo
Va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione - restando impregiudicata, anche su tale punto, ogni decisione nella fase successiva a contraddittorio pieno - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui quest'ultimo ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Severino Citaristi, in ordine ad ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concedendola limitatamente alle ipotesi di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti. Infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dagli artt. 68 e, rispettivamente, 112 Cost., mentre - sotto il profilo oggettivo - e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale e' quella conferita dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, nel cui assolvimento il p.m. dichiara definitivamente la volonta' del potere cui appartiene.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37