Sentenza 266/1993 (ECLI:IT:COST:1993:266)
Massima numero 19676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 266/93 B. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI DUECENTOSEI UNITA' AGGIUNTIVE DI AGENTI SOCIO-SANITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SULL'ASSUNTO CHE LA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA PERSEGUIREBBE FINALITA' OCCUPAZIONALI ESTRANEE AL VALORE DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCEPITA ATTINENZA DI TALE ASSUNTO AL MERITO DELLE SCELTE POLITICHE DEL LEGISLATORE REGIONALE - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.
SENT. 266/93 B. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI DUECENTOSEI UNITA' AGGIUNTIVE DI AGENTI SOCIO-SANITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SULL'ASSUNTO CHE LA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA PERSEGUIREBBE FINALITA' OCCUPAZIONALI ESTRANEE AL VALORE DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCEPITA ATTINENZA DI TALE ASSUNTO AL MERITO DELLE SCELTE POLITICHE DEL LEGISLATORE REGIONALE - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.
Testo
E' ammissibile la questione di costituzionalita' in via principale prospettata, in riferimento all'art. 97 Cost., assumendo che l'ampliamento della pianta organica di una u.s.l. - disposto dall'art. 1 della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992 - sarebbe dettato da finalita' meramente occupazionali; infatti, tale assunto, lungi dall'attenere esclusivamente al merito delle scelte politiche del legislatore regionale, e' funzionale al tentativo di dimostrare la dedotta violazione del principio di buon andamento della p.a. e, in particolare, l'esistenza di sintomi di irragionevolezza della scelta legislativa rispetto all'obiettivo di efficienza dell'azione amministrativa. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Regione Sicilia).
E' ammissibile la questione di costituzionalita' in via principale prospettata, in riferimento all'art. 97 Cost., assumendo che l'ampliamento della pianta organica di una u.s.l. - disposto dall'art. 1 della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992 - sarebbe dettato da finalita' meramente occupazionali; infatti, tale assunto, lungi dall'attenere esclusivamente al merito delle scelte politiche del legislatore regionale, e' funzionale al tentativo di dimostrare la dedotta violazione del principio di buon andamento della p.a. e, in particolare, l'esistenza di sintomi di irragionevolezza della scelta legislativa rispetto all'obiettivo di efficienza dell'azione amministrativa. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Regione Sicilia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte