Sentenza 266/1993 (ECLI:IT:COST:1993:266)
Massima numero 19677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 266/93 C. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI DUECENTOSEI UNITA' AGGIUNTIVE DI AGENTI SOCIO-SANITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SULL'ASSUNTO CHE LA NORMA REGIONALE IMPUGNATA PERSEGUIREBBE FINALITA' MERAMENTE OCCUPAZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 266/93 C. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI DUECENTOSEI UNITA' AGGIUNTIVE DI AGENTI SOCIO-SANITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SULL'ASSUNTO CHE LA NORMA REGIONALE IMPUGNATA PERSEGUIREBBE FINALITA' MERAMENTE OCCUPAZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi manifestamente irragionevole o arbitraria - e non e' quindi lesiva del principio di buon andamento della p.a. - la scelta del legislatore siciliano di integrare il contingente aggiuntivo (composto di duecentoquarantaquattro medici e sei biologi) gia' assegnato ad un policlinico universitario, ampliandolo con duecentosei unita' ulteriori, appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria e dunque destinate a fungere da collaboratori del suddetto personale medico presso il medesimo policlinico. Ne' sussistono, nel caso di specie, dati certi e inequivocabili da cui risulti che - in contrasto con la dichiarata esigenza di assicurare un miglior funzionamento del servizio pubblico - il legislatore regionale abbia invece perseguito finalita' meramente occupazionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992).
Non puo' ritenersi manifestamente irragionevole o arbitraria - e non e' quindi lesiva del principio di buon andamento della p.a. - la scelta del legislatore siciliano di integrare il contingente aggiuntivo (composto di duecentoquarantaquattro medici e sei biologi) gia' assegnato ad un policlinico universitario, ampliandolo con duecentosei unita' ulteriori, appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria e dunque destinate a fungere da collaboratori del suddetto personale medico presso il medesimo policlinico. Ne' sussistono, nel caso di specie, dati certi e inequivocabili da cui risulti che - in contrasto con la dichiarata esigenza di assicurare un miglior funzionamento del servizio pubblico - il legislatore regionale abbia invece perseguito finalita' meramente occupazionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte