Sentenza 266/1993 (ECLI:IT:COST:1993:266)
Massima numero 19678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 266/93 D. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI TRENTANOVE UNITA' AGGIUNTIVE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO MATERNO INFANTILE PRESSO IL POLICLINICO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 266/93 D. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI TRENTANOVE UNITA' AGGIUNTIVE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO MATERNO INFANTILE PRESSO IL POLICLINICO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ben puo' il legislatore siciliano - nell'ambito della potesta' concorrente ad esso spettante in materia sanitaria - disciplinare la dotazione di personale che garantisca la collaborazione degli istituti universitari alle attivita' di assistenza sanitaria di competenza regionale. Percio', l'art. 3, comma primo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo l'aumento di personale di una u.s.l. al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa di un istituto universitario che collabora, in regime di convenzione, all'assistenza sanitaria, non viola la competenza statale a disciplinare le attivita' di ricerca scientifica svolte dal medesimo istituto, giacche' il personale aggiuntivo ad esso destinato e' adibito a compiti di assistenza sanitaria di competenza regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 17, lettere b, c, d, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato dall'art. 39, L. 23 dicembre 1978 n. 833, dall'art. 12, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dall'art. 16, L. 28 febbraio 1987 n. 56).
Ben puo' il legislatore siciliano - nell'ambito della potesta' concorrente ad esso spettante in materia sanitaria - disciplinare la dotazione di personale che garantisca la collaborazione degli istituti universitari alle attivita' di assistenza sanitaria di competenza regionale. Percio', l'art. 3, comma primo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo l'aumento di personale di una u.s.l. al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa di un istituto universitario che collabora, in regime di convenzione, all'assistenza sanitaria, non viola la competenza statale a disciplinare le attivita' di ricerca scientifica svolte dal medesimo istituto, giacche' il personale aggiuntivo ad esso destinato e' adibito a compiti di assistenza sanitaria di competenza regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 17, lettere b, c, d, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato dall'art. 39, L. 23 dicembre 1978 n. 833, dall'art. 12, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dall'art. 16, L. 28 febbraio 1987 n. 56).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 39
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 12
legge 28/02/1987
n. 56
art. 16