Sentenza 266/1993 (ECLI:IT:COST:1993:266)
Massima numero 19679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 266/93 E. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO - DISCIPLINA - SPETTANZA ALLA REGIONE DELLA SOLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE.
SENT. 266/93 E. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO - DISCIPLINA - SPETTANZA ALLA REGIONE DELLA SOLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE.
Testo
La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle u.s.l. e' riservata allo Stato 'ex' art. 47, L. n. 833 del 1978, ed al rispetto di tale principio e' vincolata la potesta' legislativa (concorrente) attribuita, in materia sanitaria, alla Regione siciliana dall'art. 17 dello Statuto speciale; conseguentemente, riguardo al suddetto personale, il legislatore siciliano puo' esercitare una potesta' normativa di sola attuazione delle leggi statali. - S. nn. 484/1991, 122/1990.
La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle u.s.l. e' riservata allo Stato 'ex' art. 47, L. n. 833 del 1978, ed al rispetto di tale principio e' vincolata la potesta' legislativa (concorrente) attribuita, in materia sanitaria, alla Regione siciliana dall'art. 17 dello Statuto speciale; conseguentemente, riguardo al suddetto personale, il legislatore siciliano puo' esercitare una potesta' normativa di sola attuazione delle leggi statali. - S. nn. 484/1991, 122/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47