Sentenza 266/1993 (ECLI:IT:COST:1993:266)
Massima numero 19680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/05/1993;  Decisione del  27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19675  19676  19677  19678  19679  19681  19682


Titolo
SENT. 266/93 F. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI DUECENTOSEI UNITA' AGGIUNTIVE DI AGENTI SOCIO-SANITARI - COPERTURA DEI POSTI RELATIVI - PREVISTA UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DI UN PRECEDENTE CONCORSO PUBBLICO - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE RELATIVA ALLE ASSUNZIONI NELLE U.S.L. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2 della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo che la copertura dei posti di agente socio-sanitario istituiti dall'art. 1 s.l. avvenga utilizzando la graduatoria degli idonei di un precedente concorso pubblico, si pone in diretto contrasto con l'art. 16, L. n. 56 del 1987, il quale prevede l'utilizzazione delle liste di collocamento per la copertura di posti consimili; percio', non potendo la norma statale subire eccezione da parte di leggi regionali meramente attuative, l'art. 2 cit. va dichiarato costituzionalmente illegittimo. Non e' peraltro inutile ricordare che - al di la' dello specifico motivo di incostituzionalita' - costituisce principio del pubblico impiego il divieto di utilizzare una graduatoria concorsuale per coprire posti istituiti successivamente all'approvazione di essa. - v. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47  

legge  28/02/1987  n. 56  art. 16