Sentenza 266/1993 (ECLI:IT:COST:1993:266)
Massima numero 19681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Titolo
SENT. 266/93 G. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI TRENTANOVE UNITA' AGGIUNTIVE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO MATERNO INFANTILE PRESSO IL POLICLINICO - COPERTURA DEI POSTI RELATIVI - PREVISIONE DI CONCORSO RISERVATO AI CD. "TRIENNALISTI" IN SERVIZIO PRESSO IL DETTO ISTITUTO - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE RELATIVA ALLE ASSUNZIONI NELLE U.S.L. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 266/93 G. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI TRENTANOVE UNITA' AGGIUNTIVE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO MATERNO INFANTILE PRESSO IL POLICLINICO - COPERTURA DEI POSTI RELATIVI - PREVISIONE DI CONCORSO RISERVATO AI CD. "TRIENNALISTI" IN SERVIZIO PRESSO IL DETTO ISTITUTO - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE RELATIVA ALLE ASSUNZIONI NELLE U.S.L. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 3, comma secondo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo che la copertura dei posti di medico specialista, biologo e tecnico amministrativo, da destinare a un istituto universitario, avvenga mediante concorso riservato al personale con contratto triennale gia' in servizio presso il medesimo istituto, si pone in diretto contrasto con l'art. 47, comma quarto, n. 4, L. n. 833 del 1978, il quale, nel delegare al Governo la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle u.s.l., stabilisce il principio del concorso pubblico; percio', non potendo una legge regionale meramente attuativa derogare al suddetto principio, l'art. 3, comma secondo, cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - v. la precedente massima E.
L'art. 3, comma secondo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo che la copertura dei posti di medico specialista, biologo e tecnico amministrativo, da destinare a un istituto universitario, avvenga mediante concorso riservato al personale con contratto triennale gia' in servizio presso il medesimo istituto, si pone in diretto contrasto con l'art. 47, comma quarto, n. 4, L. n. 833 del 1978, il quale, nel delegare al Governo la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle u.s.l., stabilisce il principio del concorso pubblico; percio', non potendo una legge regionale meramente attuativa derogare al suddetto principio, l'art. 3, comma secondo, cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - v. la precedente massima E.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47
co. 4 n.4