Sentenza 266/1993 (ECLI:IT:COST:1993:266)
Massima numero 19682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/05/1993;  Decisione del  27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19675  19676  19677  19678  19679  19680  19681


Titolo
SENT. 266/93 H. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - CONTINGENTE DESTINATO AL POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - AMPLIAMENTO MEDIANTE ISTITUZIONE DI UNITA' AGGIUNTIVE - COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI RELATIVI - ASSERITA MANCANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 1, comma secondo, e 3, comma terzo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, stabiliscono espressamente che il costo del personale da assumere in base alla legge stessa viene portato in detrazione dalle somme dovute all'universita' di Palermo per effetto delle convenzioni stipulate con quest'ultima ai sensi dell'art. 39, L. n. 833 del 1978, onde non puo' ravvisarsi inosservanza dell'obbligo di copertura di nuove spese. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte