Sentenza 267/1993 (ECLI:IT:COST:1993:267)
Massima numero 19657
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 267/93. SANITA' PUBBLICA - STRUTTURE DI "ALTA SPECIALITA'" - DISCIPLINA - INDIVIDUAZIONE E FISSAZIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE ATTIVITA' - RICOMPRENSIONE NELL'ELENCO DELLE "ALTE SPECIALITA'" DELL'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA, IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI CONFERITE CON L. N. 644 DEL 1975 - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEI POTERI ESERCITATI.
SENT. 267/93. SANITA' PUBBLICA - STRUTTURE DI "ALTA SPECIALITA'" - DISCIPLINA - INDIVIDUAZIONE E FISSAZIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE ATTIVITA' - RICOMPRENSIONE NELL'ELENCO DELLE "ALTE SPECIALITA'" DELL'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA, IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI CONFERITE CON L. N. 644 DEL 1975 - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEI POTERI ESERCITATI.
Testo
Gli artt. 1, punto 7, 5, punto 8 e il punto 8 degli allegati A e B, di cui al decreto del Ministro della Sanita' 29 gennaio 1992 - i quali, rispettivamente, ricomprendono nelle attivita' di "alta specialita'" i trapianti di organo; ricomprendono nelle strutture di "alta specialita'" il coordinamento interregionale trapianti; determinano, in ordine a tale coordinamento, la dotazione obbligatoria dei servizi erogabili e definiscono la dotazione e specifiche particolari aggiuntive dei servizi analoghi - non comportano lesione alcuna delle competenze regionali attribuite - in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. - dalla l. n. 644 del 1975 (art. 13), riguardo alla costituzione dei centri regionali o interregionali di riferimento per i trapianti di organo (aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto) e ai poteri di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi. Infatti, gli articoli in questione costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5, l. n. 595 del 1985 - il quale, come precisato dalla Corte, contiene le norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'eguale fruizione delle prestazioni sanitarie di alta specialita' da parte di tutti i cittadini - relativamente ai poteri del Ministro della Sanita' sia per quanto concerne la fissazione per le alte specialita', dei requisiti minimi di personale, dei collegamenti con le attivita' affini e delle caratteristiche di professionalita' (art. 5, terzo comma, l. n. 595 del 1985 cit.) sia relativamente alla definizione dell'elenco delle "alte specialita'", nelle quali indubbiamente rientra il trapianto di organi, potere questo ultimo che non puo' che riguardare in concreto se non i centri costituiti su iniziativa delle regioni (art. 5, secondo comma, l. n. 595 del 1985, in coordinamento con l'art. 13, l. n. 644 del 1975). Spetta pertanto allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del Ministro della Sanita', i trapianti di organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attivita' considerate di "alta specialita'; b) il potere di definire, con decreto del Ministro della Santita', la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialita' "trapianto di organo", le attivita' affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonche' "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialita'", relative al "coordinamento interregionale trapianti di organo". - S. n. 294/1986.
Gli artt. 1, punto 7, 5, punto 8 e il punto 8 degli allegati A e B, di cui al decreto del Ministro della Sanita' 29 gennaio 1992 - i quali, rispettivamente, ricomprendono nelle attivita' di "alta specialita'" i trapianti di organo; ricomprendono nelle strutture di "alta specialita'" il coordinamento interregionale trapianti; determinano, in ordine a tale coordinamento, la dotazione obbligatoria dei servizi erogabili e definiscono la dotazione e specifiche particolari aggiuntive dei servizi analoghi - non comportano lesione alcuna delle competenze regionali attribuite - in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. - dalla l. n. 644 del 1975 (art. 13), riguardo alla costituzione dei centri regionali o interregionali di riferimento per i trapianti di organo (aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto) e ai poteri di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi. Infatti, gli articoli in questione costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5, l. n. 595 del 1985 - il quale, come precisato dalla Corte, contiene le norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'eguale fruizione delle prestazioni sanitarie di alta specialita' da parte di tutti i cittadini - relativamente ai poteri del Ministro della Sanita' sia per quanto concerne la fissazione per le alte specialita', dei requisiti minimi di personale, dei collegamenti con le attivita' affini e delle caratteristiche di professionalita' (art. 5, terzo comma, l. n. 595 del 1985 cit.) sia relativamente alla definizione dell'elenco delle "alte specialita'", nelle quali indubbiamente rientra il trapianto di organi, potere questo ultimo che non puo' che riguardare in concreto se non i centri costituiti su iniziativa delle regioni (art. 5, secondo comma, l. n. 595 del 1985, in coordinamento con l'art. 13, l. n. 644 del 1975). Spetta pertanto allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del Ministro della Sanita', i trapianti di organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attivita' considerate di "alta specialita'; b) il potere di definire, con decreto del Ministro della Santita', la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialita' "trapianto di organo", le attivita' affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonche' "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialita'", relative al "coordinamento interregionale trapianti di organo". - S. n. 294/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 02/12/1975
n. 644
art. 13
decreto del Presidente della Repubblica 16/06/1977
n. 409
art. 0