Sentenza 268/1993 (ECLI:IT:COST:1993:268)
Massima numero 19646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 268/93. TERMINI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - RITENUTA INAPPLICABILITA' AL TERMINE DI DECADENZA STABILITO PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, NEL CASO DI MUTAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE, VOLTA AD OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA NORMA IN SENSO CONFORME AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 268/93. TERMINI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - RITENUTA INAPPLICABILITA' AL TERMINE DI DECADENZA STABILITO PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, NEL CASO DI MUTAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE, VOLTA AD OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA NORMA IN SENSO CONFORME AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la non applicabilita' ai termini per la proposizione della domanda giudiziale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale lede il diritto di agire in giudizio quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per far valere il diritto stesso nel termine fissato dalla legge, ha concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria dell'impugnato art. 1, l. n. 742/1969, nel senso di ricomprendere nella locuzione "termini processuali" anche i brevi termini di decadenza stabiliti per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. Deve percio' ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale (come gia' stabilito dalla Corte di cassazione per il termine di cui all'art. 2527 cod. civ.) il termine di tre mesi previsto dall'art. 80 l. n. 392/1978 per la domanda giudiziale che il locatore puo' proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, cadendo di conseguenza la censura di incostituzionalita' avanzata sull'errato presupposto che nel caso la reclamata sospensione del termine nel periodo feriale non fosse applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sull'ambito di operativita' della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, v. Sent. nn. 380/1992, 49/1990, 255/1987 e 40/1985.
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la non applicabilita' ai termini per la proposizione della domanda giudiziale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale lede il diritto di agire in giudizio quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per far valere il diritto stesso nel termine fissato dalla legge, ha concorso a determinare una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria dell'impugnato art. 1, l. n. 742/1969, nel senso di ricomprendere nella locuzione "termini processuali" anche i brevi termini di decadenza stabiliti per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. Deve percio' ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale (come gia' stabilito dalla Corte di cassazione per il termine di cui all'art. 2527 cod. civ.) il termine di tre mesi previsto dall'art. 80 l. n. 392/1978 per la domanda giudiziale che il locatore puo' proporre come unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, cadendo di conseguenza la censura di incostituzionalita' avanzata sull'errato presupposto che nel caso la reclamata sospensione del termine nel periodo feriale non fosse applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sull'ambito di operativita' della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, v. Sent. nn. 380/1992, 49/1990, 255/1987 e 40/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte