Sentenza 269/1993 (ECLI:IT:COST:1993:269)
Massima numero 19656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 269/93. EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - SUCCESSIVA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - EFFETTI - PERSISTENZA DEL REATO - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LE ALTRE VIOLAZIONI EDILIZIE PER LE QUALI LA CONCESSIONE IN SANATORIA ESTINGUE IL REATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 269/93. EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - SUCCESSIVA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - EFFETTI - PERSISTENZA DEL REATO - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LE ALTRE VIOLAZIONI EDILIZIE PER LE QUALI LA CONCESSIONE IN SANATORIA ESTINGUE IL REATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, il reato di esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico ha carattere formale e di pericolo in quanto il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo; non puo', quindi, ritenersi irragionevole l'aver previsto che il reato sussista ugualmente nonostante l'intervenuta concessione in sanatoria, cosi' come non contrasta con il principio di uguaglianza l'aver previsto solo per le violazioni alle norme edilizie di cui all'art. 20 l. n. 47 del 1985, che la successiva concessione in sanatoria estingua il reato, attesa la diversita' di scopi, presupposti e di oggetto dei due complessi normativi: da un lato la normativa posta a tutela delle zone di particolare interesse ambientale e dall'altro la disciplina edilizia. E' tuttavia auspicabile, come gia' rilevato, un intervento del legislatore volto alla ridefinizione delle previsioni sanzionatorie in modo da consentire la diversificazione del trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravita' dei fatti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312 conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431). - S. nn. 67/1992 e 122/1993 e O. n. 431/1991.
Come la Corte ha gia' affermato, il reato di esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico ha carattere formale e di pericolo in quanto il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo; non puo', quindi, ritenersi irragionevole l'aver previsto che il reato sussista ugualmente nonostante l'intervenuta concessione in sanatoria, cosi' come non contrasta con il principio di uguaglianza l'aver previsto solo per le violazioni alle norme edilizie di cui all'art. 20 l. n. 47 del 1985, che la successiva concessione in sanatoria estingua il reato, attesa la diversita' di scopi, presupposti e di oggetto dei due complessi normativi: da un lato la normativa posta a tutela delle zone di particolare interesse ambientale e dall'altro la disciplina edilizia. E' tuttavia auspicabile, come gia' rilevato, un intervento del legislatore volto alla ridefinizione delle previsioni sanzionatorie in modo da consentire la diversificazione del trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravita' dei fatti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312 conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431). - S. nn. 67/1992 e 122/1993 e O. n. 431/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte