Ordinanza 216/2021 (ECLI:IT:COST:2021:216)
Massima numero 44274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 18/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44271  44272  44273  44275


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Profilo individuale e collettivo - Obbligo, per la pubblica autorità, di assicurare i trattamenti sanitari indispensabili per la tutela della salute della persona - Tutela estesa alle persone detenute o in stato di custodia cautelare. (Classif. 081002).

Testo

Il diritto alla tutela della salute, garantito dall'art. 32, primo comma, Cost., quale fondamentale diritto dell'individuo, oltre che interesse della collettività, appartiene altresì al novero dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. Da esso discendono, a carico dei poteri pubblici, non solo il dovere di astenersi da condotte lesive, ma anche l'obbligo positivo di assicurare i trattamenti sanitari indispensabili per la tutela della salute della persona. Nell'ordinamento italiano, tale diritto è riconosciuto nella sua pienezza anche alle persone detenute, tanto se condannate in via definitiva, quanto se in stato di custodia cautelare. (Precedente: S. 245/2020 - mass. 42676).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte