Sentenza 270/1993 (ECLI:IT:COST:1993:270)
Massima numero 19622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 270/93. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA DEL BENEFICIO - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - CRITERI - OBBLIGO PER IL GIUDICE (A SEGUITO DELLA SENT. N. 282/1989 DELLA CORTE COSTITUZIONALE) DI SOTTRARRE DALLA PENA ANCORA DA SCONTARE IL CARICO AFFLITTIVO SOPPORTATO DAL CONDANNATO DURANTE L'ESECUZIONE DEL BENEFICIO - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE TALE SOTTRAZIONE NEL CASO DI CONDANNA ALL'ERGASTOLO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 270/93. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA DEL BENEFICIO - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - CRITERI - OBBLIGO PER IL GIUDICE (A SEGUITO DELLA SENT. N. 282/1989 DELLA CORTE COSTITUZIONALE) DI SOTTRARRE DALLA PENA ANCORA DA SCONTARE IL CARICO AFFLITTIVO SOPPORTATO DAL CONDANNATO DURANTE L'ESECUZIONE DEL BENEFICIO - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE TALE SOTTRAZIONE NEL CASO DI CONDANNA ALL'ERGASTOLO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il richiamo del giudice 'a quo', nel sollevare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 177, primo comma, cod. pen., riguardo agli effetti della revoca della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo, agli argomenti in base ai quali, con la sentenza n. 282 del 1989 lo stesso articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale gia' concessa al condannato a pena temporanea, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, va considerato pertinente, sia perche' altrimenti al condannato all'ergastolo sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea, sia perche' il condannato all'ergastolo non puo' essere sottratto alla funzione rieducativa della pena senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, Cost.. Senonche', non essendo certo consentito alla Corte pronunciare una sentenza, nel senso richiesto nella ordinanza di rimessione, che imponga uno scomputo inconciliabile con la natura stessa della pena perpetua e con il giudicato che l'ha inflitta, una manipolazione normativa che dia spazio ad una valutazione del periodo di liberta' vigilata ad effetti diversi, fuoriesce dalle sue competenze, perche' involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate, ma scelte discrezionali riservate al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 177, primo comma, cod. pen., 'in parte qua'). - S. n. 282/1989, gia' citata nel testo.
Il richiamo del giudice 'a quo', nel sollevare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 177, primo comma, cod. pen., riguardo agli effetti della revoca della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo, agli argomenti in base ai quali, con la sentenza n. 282 del 1989 lo stesso articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale gia' concessa al condannato a pena temporanea, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, va considerato pertinente, sia perche' altrimenti al condannato all'ergastolo sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea, sia perche' il condannato all'ergastolo non puo' essere sottratto alla funzione rieducativa della pena senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, Cost.. Senonche', non essendo certo consentito alla Corte pronunciare una sentenza, nel senso richiesto nella ordinanza di rimessione, che imponga uno scomputo inconciliabile con la natura stessa della pena perpetua e con il giudicato che l'ha inflitta, una manipolazione normativa che dia spazio ad una valutazione del periodo di liberta' vigilata ad effetti diversi, fuoriesce dalle sue competenze, perche' involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate, ma scelte discrezionali riservate al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 177, primo comma, cod. pen., 'in parte qua'). - S. n. 282/1989, gia' citata nel testo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte