Sentenza 271/1993 (ECLI:IT:COST:1993:271)
Massima numero 19614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  27/05/1993;  Decisione del  27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 271/93. LOCAZIONE - LOCAZIONE NON ABITATIVE - REGIME TRANSITORIO - SFRATTO - ESECUZIONE - PROCEDIBILITA' SUBORDINATA ALL'EFFETTIVA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI CORRISPONDERE LA STESSA NELLA MISURA STABILITA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, SALVO CONGUAGLIO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO, COME PER EFFETTO DI "IUS SUPERVENIENS" E' ORA PREVISTO PER L'OMOLOGA SITUAZIONE DEL REGIME ORDINARIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CENSURA BASATA SU NON CORRETTA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La disposizione, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, (convertito con modificazioni in legge n. 61 del 1989) con l'aggiunta di un comma all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che riguardo alle locazioni non abitative consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, previo pagamento dell'indennita' per la perdita di avviamento cosi' come determinata dalla sentenza di primo grado, senza che si debba attendere l'esito definitivo del giudizio, va ritenuta applicabile non soltanto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma anche per quelli, sottoposti alla disciplina transitoria, per i quali il calcolo dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale si effettua secondo i criteri previsti dall'art. 69 della stessa legge n. 392. La nuova disciplina, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, risponde infatti ad una finalita' generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. Tale interpretazione, volta ad evitare la disparita' di trattamento che la lettura restrittiva della norma comporterebbe, e' del resto condivisa, oltre che da una parte della dottrina, da numerose sentenze dei giudici di merito e dalla stessa Cassazione, e va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base al contrario assunto, al suindicato art. 69. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte