Ordinanza 272/1993 (ECLI:IT:COST:1993:272)
Massima numero 19835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
27/05/1993; Decisione del
27/05/1993
Deposito del 04/06/1993; Pubblicazione in G. U. 09/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 272/93. TRASPORTO - TRASPORTO MERCI SU STRADA NON SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELLA TARIFFA A FORCELLA - PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - LIMITE LEGALE DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE - MANCATA PREVISIONE DI UN ADEGUAMENTO PERIODICO DEL MASSIMALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRASPORTO SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELLA TARIFFA A FORCELLA, PER IL QUALE ANALOGA OMISSIONE DEL LEGISLATORE E' STATA DALLA CORTE RICONOSCIUTA ILLEGITTIMA - QUESTIONE GIA' DECISA - INCONSISTENZA DI ULTERIORI ARGOMENTI ADDOTTI A SOSTEGNO DELLA STESSA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 272/93. TRASPORTO - TRASPORTO MERCI SU STRADA NON SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELLA TARIFFA A FORCELLA - PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - LIMITE LEGALE DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE - MANCATA PREVISIONE DI UN ADEGUAMENTO PERIODICO DEL MASSIMALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRASPORTO SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELLA TARIFFA A FORCELLA, PER IL QUALE ANALOGA OMISSIONE DEL LEGISLATORE E' STATA DALLA CORTE RICONOSCIUTA ILLEGITTIMA - QUESTIONE GIA' DECISA - INCONSISTENZA DI ULTERIORI ARGOMENTI ADDOTTI A SOSTEGNO DELLA STESSA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare priva di fondamento analoga questione, non puo' dirsi lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, riguardo ai trasporti di merci su strada non soggetti all'obbligo della tariffa a forcella, la mancata previsione, nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 450 del 1985, di un aggiornamento periodico del limite di responsabilita' del vettore (rimasto fermo da tempo alla misura di L. 12.000 per ogni chilogrammo di merce): la disparita' di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimita' (con sentenza n. 420 del 1991) dell'art. 1, primo comma, stessa legge, nella parte in cui, per i trasporti soggetti alle tariffe a forcella, non prevedeva tale aggiornamento, e' giustificata dall'essere il limite di responsabilita', per questo tipo di trasporto, a differenza da quello, non derogabile dalle parti. A confutazione di un ulteriore argomento addotto a sostegno della questione in riferimento allo stato attuale della normativa, in base ad una corretta valutazione del dispositivo della citata sentenza, e' infatti da escludere che la mancata determinazione, ad essa, da parte del legislatore, del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilita' previsto per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella, renda inapplicabile il limite medesimo ed estenda quindi la responsabilita' del vettore ex art. 1696 cod. civ. - come ritenuto dal giudice remittente - all'intero prezzo della merce trasportata, giacche' tutt'al piu' abilita il giudice a rivalutare, caso per caso, in via equitativa, il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 agosto 1985, n. 450, "in parte qua"). - Sulle disposizioni su richiamate v., oltre a sent. n. 420/1991 (gia' citate nel testo) sent. n. 64/1993; su analoga norma dell'art. 423, primo comma, cod. nav., con ratio decidendi identica a quella seguita dalla sent. n. 64/1993, e dalla ordinanza in oggetto, v. anche sent. n. 401/1987.
Come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare priva di fondamento analoga questione, non puo' dirsi lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, riguardo ai trasporti di merci su strada non soggetti all'obbligo della tariffa a forcella, la mancata previsione, nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 450 del 1985, di un aggiornamento periodico del limite di responsabilita' del vettore (rimasto fermo da tempo alla misura di L. 12.000 per ogni chilogrammo di merce): la disparita' di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimita' (con sentenza n. 420 del 1991) dell'art. 1, primo comma, stessa legge, nella parte in cui, per i trasporti soggetti alle tariffe a forcella, non prevedeva tale aggiornamento, e' giustificata dall'essere il limite di responsabilita', per questo tipo di trasporto, a differenza da quello, non derogabile dalle parti. A confutazione di un ulteriore argomento addotto a sostegno della questione in riferimento allo stato attuale della normativa, in base ad una corretta valutazione del dispositivo della citata sentenza, e' infatti da escludere che la mancata determinazione, ad essa, da parte del legislatore, del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilita' previsto per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella, renda inapplicabile il limite medesimo ed estenda quindi la responsabilita' del vettore ex art. 1696 cod. civ. - come ritenuto dal giudice remittente - all'intero prezzo della merce trasportata, giacche' tutt'al piu' abilita il giudice a rivalutare, caso per caso, in via equitativa, il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 agosto 1985, n. 450, "in parte qua"). - Sulle disposizioni su richiamate v., oltre a sent. n. 420/1991 (gia' citate nel testo) sent. n. 64/1993; su analoga norma dell'art. 423, primo comma, cod. nav., con ratio decidendi identica a quella seguita dalla sent. n. 64/1993, e dalla ordinanza in oggetto, v. anche sent. n. 401/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte