Sentenza 274/1993 (ECLI:IT:COST:1993:274)
Massima numero 19658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
28/05/1993; Decisione del
28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 274/93. PENSIONI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' E.N.AS.A.R.CO. - SPETTANZA AL FIGLIO SUPERSTITE MAGGIORENNE INFRAVENTISEIENNE CHE FREQUENTI CORSI UNIVERSITARI O SCUOLE, SE RISULTI PRIVO DI QUALSIASI REDDITO, E NON, INVECE, AL FIGLIO CHE, A PARITA' DELLE ALTRE CONDIZIONI, RISULTI TITOLARE DI UN REDDITO, QUALE CHE NE SIA L'ENTITA', ED ANCHE SE INFERIORE ALL'IMPORTO DELLA PENSIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 274/93. PENSIONI - PENSIONE DI REVERSIBILITA' E.N.AS.A.R.CO. - SPETTANZA AL FIGLIO SUPERSTITE MAGGIORENNE INFRAVENTISEIENNE CHE FREQUENTI CORSI UNIVERSITARI O SCUOLE, SE RISULTI PRIVO DI QUALSIASI REDDITO, E NON, INVECE, AL FIGLIO CHE, A PARITA' DELLE ALTRE CONDIZIONI, RISULTI TITOLARE DI UN REDDITO, QUALE CHE NE SIA L'ENTITA', ED ANCHE SE INFERIORE ALL'IMPORTO DELLA PENSIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La disposizione che, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., mentre riconosce il diritto alla pensione di reversibilita', sul presupposto della "vivenza a carico", al figlio superstite maggiorenne infraventiseienne che frequenti universita' o scuole, allorche' risulti privo di qualsiasi reddito, lo nega invece a quei figli che, a parita' delle altre condizioni, risultino comunque titolari di un reddito, senza alcuna distinzione fra i casi in cui il reddito sia inferiore o superiore alla misura della pensione, difetta di coerenza intrinseca e di logicita' e si pone in contrasto con il diritto allo studio e con l'impegno della Repubblica a rendere tale diritto effettivo fino al raggiungimento dei gradi piu' alti. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 34 Cost., del combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20 della legge 20 febbraio 1973, n. 12 (sull'E.N.AS.A.R.CO), nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o universita', quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziche' prevedere che dalla pensione di reversibilita' sia decurtata la misura di tale reddito proprio. - Sulle altre disposizioni dello stesso art. 20 in cui, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., si negava, ai figli maggiorenni inabili al lavoro aventi a qualsiasi titolo un reddito proprio, il diritto alla pensione di reversibilita' e alla pensione indiretta, o se ne sanava la perdita, v. la sentenza (sui punti suddetti di illegittimita' costituzionale) n. 145/1987; inoltre, in riferimento a norme del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, sulla valutazione, operata dal legislatore, della dedizione agli studi da parte degli orfani quale indice presuntivo della situazione di bisogno degli stessi, v. sent. n. 366/1988.
La disposizione che, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., mentre riconosce il diritto alla pensione di reversibilita', sul presupposto della "vivenza a carico", al figlio superstite maggiorenne infraventiseienne che frequenti universita' o scuole, allorche' risulti privo di qualsiasi reddito, lo nega invece a quei figli che, a parita' delle altre condizioni, risultino comunque titolari di un reddito, senza alcuna distinzione fra i casi in cui il reddito sia inferiore o superiore alla misura della pensione, difetta di coerenza intrinseca e di logicita' e si pone in contrasto con il diritto allo studio e con l'impegno della Repubblica a rendere tale diritto effettivo fino al raggiungimento dei gradi piu' alti. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 34 Cost., del combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20 della legge 20 febbraio 1973, n. 12 (sull'E.N.AS.A.R.CO), nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o universita', quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziche' prevedere che dalla pensione di reversibilita' sia decurtata la misura di tale reddito proprio. - Sulle altre disposizioni dello stesso art. 20 in cui, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., si negava, ai figli maggiorenni inabili al lavoro aventi a qualsiasi titolo un reddito proprio, il diritto alla pensione di reversibilita' e alla pensione indiretta, o se ne sanava la perdita, v. la sentenza (sui punti suddetti di illegittimita' costituzionale) n. 145/1987; inoltre, in riferimento a norme del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, sulla valutazione, operata dal legislatore, della dedizione agli studi da parte degli orfani quale indice presuntivo della situazione di bisogno degli stessi, v. sent. n. 366/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 34
Altri parametri e norme interposte