Sentenza 276/1993 (ECLI:IT:COST:1993:276)
Massima numero 19704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  28/05/1993;  Decisione del  28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19705  19706  19707  19708  19709


Titolo
SENT. 276/93 A. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - MODALITA' PROCEDURALI - OBBLIGO DI PREAVVISO MINIMO E DI INDICAZIONE DELLA DURATA - NATURA DI LIMITE AL DIRITTO DI SCIOPERO - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
L'obbligo del preavviso minimo e dell'indicazione della durata dall'astensione dal lavoro - previsto dalla L. n. 146 del 1990 in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali - costituiscono veri e propri limiti del diritto di sciopero, strumentali alla salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti degli utenti. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dedotta in base all'assunto che il suddetto obbligo costituirebbe solo una garanzia degli utenti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte