Sentenza 276/1993 (ECLI:IT:COST:1993:276)
Massima numero 19705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  28/05/1993;  Decisione del  28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19704  19706  19707  19708  19709


Titolo
SENT. 276/93 B. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - MODALITA' PROCEDURALI - OBBLIGO DI PREAVVISO MINIMO E DI INDICAZIONE DELLA DURATA - OMESSA INCLUSIONE, FRA ESSE, DELLO SCIOPERO A CARATTERE ECONOMICO-POLITICO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - OMESSO ACCERTAMENTO DI CIRCOSTANZE DI FATTO NON INFLUENTI SULL'ESISTENZA DEL REQUISITO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La rilevanza della questione di costituzionalita' mirante ad escludere incondizionatamente l'obbligo di preavviso in caso di sciopero economico-politico nei servizi pubblici essenziali, e' indipendente dall'accertamento che l'osservanza del preavviso avrebbe impedito, nel caso concreto, l'efficace attuazione, dello sciopero, sicche' l'omessa motivazione, da parte del giudice 'a quo', in ordine a tale circostanza di fatto, non comporta inammissibilita' della questione nei termini in cui e' sollevata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte