Sentenza 276/1993 (ECLI:IT:COST:1993:276)
Massima numero 19707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/05/1993; Decisione del
28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Titolo
SENT. 276/93 D. ANALOGIA - DIVIETO DI APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA ECCEZIONALE - IMPLICAZIONI - IMPEDIMENTO AD UNA SENTENZA COSTITUZIONALE CHE DELLA NORMA ECCEZIONALE COMPORTI AMPLIAMENTO - ESCLUSIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IMPLICANTE L'ASSUNTO CONTRARIO.
SENT. 276/93 D. ANALOGIA - DIVIETO DI APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA ECCEZIONALE - IMPLICAZIONI - IMPEDIMENTO AD UNA SENTENZA COSTITUZIONALE CHE DELLA NORMA ECCEZIONALE COMPORTI AMPLIAMENTO - ESCLUSIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IMPLICANTE L'ASSUNTO CONTRARIO.
Testo
Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, posto dall'art. 14 delle preleggi, puo' costituire ostacolo ad una pronuncia interpretativa fondata sull'analogia, ma non gia' ad una sentenza di illegittimita' costituzionale che ampli la portata della norma eccezionale. (In base a tale assunto, la Corte - respingendo un'eccezione 'ex parte' - ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' mirante ad estendere allo sciopero economico-politico l'esenzione dall'obbligo di preavviso minimo prevista, per altri casi di sciopero nei servizi pubblici essenziali, dall'art. 2, comma settimo, L. n. 146 del 1990, altresi' precisando che quest'ultimo "non e' propriamente una norma eccezionale").
Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, posto dall'art. 14 delle preleggi, puo' costituire ostacolo ad una pronuncia interpretativa fondata sull'analogia, ma non gia' ad una sentenza di illegittimita' costituzionale che ampli la portata della norma eccezionale. (In base a tale assunto, la Corte - respingendo un'eccezione 'ex parte' - ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' mirante ad estendere allo sciopero economico-politico l'esenzione dall'obbligo di preavviso minimo prevista, per altri casi di sciopero nei servizi pubblici essenziali, dall'art. 2, comma settimo, L. n. 146 del 1990, altresi' precisando che quest'ultimo "non e' propriamente una norma eccezionale").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte