Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela multilivello - Diritto alla salute - Ambito soggettivo - Estensione a chi è accusato di essere autore di reato - Necessità di conciliare la tutela del diritto con l'interesse a perseguire i sospetti autori di reato e, se colpevoli, ad assicurare l'esecuzione della pena. (Classif. 081003).
La salute costituisce un diritto fondamentale della persona, oltreché per l'ordinamento giuridico italiano, anche dal punto di vista del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 CDFUE, principalmente nella sua dimensione di diritto (negativo) a non subire lesioni della propria integrità fisica, e dall'art. 35 CDFUE, che impegna gli Stati membri a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Inoltre, l'art. 4 CDFUE sancisce il diritto della persona - non bilanciabile con alcun altro controinteresse, stante la sua natura assoluta - a non subire trattamenti inumani o degradanti, in termini coincidenti con quelli derivanti dall'art. 3 CEDU. Se tali diritti non possono non essere riconosciuti nella loro pienezza anche nei confronti di chi sia accusato di avere commesso un reato, d'altro canto l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali della persona richiesta deve essere conciliata con l'interesse a perseguire i sospetti autori di reato, ad accertarne la responsabilità e, se giudicati colpevoli, ad assicurare nei loro confronti l'esecuzione della pena.