Sentenza 276/1993 (ECLI:IT:COST:1993:276)
Massima numero 19708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/05/1993; Decisione del
28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Titolo
SENT. 276/93 E. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - MODALITA' PROCEDURALI - OBBLIGO DI PREAVVISO MINIMO E DI INDICAZIONE DELLA DURATA - SUSSISTENZA INDIPENDENTEMENTE DALLA PREDISPOSIZIONE DI MISURE IDONEE AD EVITARE OGNI PREGIUDIZIO PER L'UTENZA - RAGIONI.
SENT. 276/93 E. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - MODALITA' PROCEDURALI - OBBLIGO DI PREAVVISO MINIMO E DI INDICAZIONE DELLA DURATA - SUSSISTENZA INDIPENDENTEMENTE DALLA PREDISPOSIZIONE DI MISURE IDONEE AD EVITARE OGNI PREGIUDIZIO PER L'UTENZA - RAGIONI.
Testo
In tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la predisposizione, da parte degli stessi lavoratori, di misure reputate idonee a scongiurare ogni pregiudizio per gli utenti, non esime le organizzazioni sindacali dall'obbligo di preavviso minimo nei casi in cui esso e' richiesto dalla L. n. 146 del 1990, giacche' - in base a valutazione legale tipica - detto obbligo e' autonomo, e non gia' assorbito, dalle misure che l'impresa erogatrice deve predisporre per assicurare all'utenza le prestazioni indispensabili.
In tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la predisposizione, da parte degli stessi lavoratori, di misure reputate idonee a scongiurare ogni pregiudizio per gli utenti, non esime le organizzazioni sindacali dall'obbligo di preavviso minimo nei casi in cui esso e' richiesto dalla L. n. 146 del 1990, giacche' - in base a valutazione legale tipica - detto obbligo e' autonomo, e non gia' assorbito, dalle misure che l'impresa erogatrice deve predisporre per assicurare all'utenza le prestazioni indispensabili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte