Sentenza 276/1993 (ECLI:IT:COST:1993:276)
Massima numero 19708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  28/05/1993;  Decisione del  28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19704  19705  19706  19707  19709


Titolo
SENT. 276/93 E. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - MODALITA' PROCEDURALI - OBBLIGO DI PREAVVISO MINIMO E DI INDICAZIONE DELLA DURATA - SUSSISTENZA INDIPENDENTEMENTE DALLA PREDISPOSIZIONE DI MISURE IDONEE AD EVITARE OGNI PREGIUDIZIO PER L'UTENZA - RAGIONI.

Testo
In tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la predisposizione, da parte degli stessi lavoratori, di misure reputate idonee a scongiurare ogni pregiudizio per gli utenti, non esime le organizzazioni sindacali dall'obbligo di preavviso minimo nei casi in cui esso e' richiesto dalla L. n. 146 del 1990, giacche' - in base a valutazione legale tipica - detto obbligo e' autonomo, e non gia' assorbito, dalle misure che l'impresa erogatrice deve predisporre per assicurare all'utenza le prestazioni indispensabili.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte