Sentenza 276/1993 (ECLI:IT:COST:1993:276)
Massima numero 19709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  28/05/1993;  Decisione del  28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19704  19705  19706  19707  19708


Titolo
SENT. 276/93 F. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - MODALITA' PROCEDURALI - OBBLIGO DI PREAVVISO MINIMO E DI INDICAZIONE DELLA DURATA - ESCLUSIONE NEI SOLI CASI DI SCIOPERO IN DIFESA DELL'ORDINE COSTITUZIONALE O DELL'INCOLUMITA' E SICUREZZA DEI LAVORATORI, E NON ANCHE NEL CASO DI SCIOPERO A CARATTERE ECONOMICO-POLITICO - ASSERITA LESIONE DELLA GARANZIA DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI SCIOPERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai fini del bilanciamento con i diritti degli utenti dei servizi pubblici essenziali, lo sciopero economico-politico e' avvicinabile allo sciopero economico-contrattuale, e non gia' allo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale o allo sciopero di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori, giacche' in tali ultime ipotesi le finalita' degli scioperanti attengono ad interessi fondamentali della collettivita' e della persona, mentre nei primi due casi afferiscono agli interessi economici dei lavoratori, contemplati nel titolo III della parte I della Costituzione. Percio', legittimamente la disciplina dell'astensione dal lavoro nei servizi pubblici essenziali esclude dall'obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata soltanto lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale o dell'incolumita' e sicurezza dei lavoratori, e non anche lo sciopero economico-politico, atteso che in tale ultima ipotesi il bilanciamento con i diritti degli utenti conduce ad un esito diverso e piu' limitativo delle condizioni di effettivita' dello sciopero. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma settimo, L. 12 giugno 1990 n. 146, sollevata in riferimento all'art. 40 Cost.). - Sulla qualificazione dello sciopero politico come liberta', v. S. n. 290/1974; circa i limiti entro cui lo sciopero economico-politico e' qualificabile come diritto soggettivo, v. S. n. 1/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte