Sentenza 277/1993 (ECLI:IT:COST:1993:277)
Massima numero 19653
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/05/1993; Decisione del
28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Titolo
SENT. 277/93 B. BENI CULTURALI - PIVIALE PROVENIENTE DAL MONASTERO DEI SS. GIACOMO E FILIPPO, IN DEPOSITO PRESSO IL MUSEO DI S. MARIA DI CASTELLO, IN GENOVA - INTERVENTO DI RESTAURO DISPOSTO DALLA REGIONE LIGURIA - ATTO DI SOSPENSIONE, DA PARTE DEL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARTISTICI E STORICI, PER ASSERITA NECESSITA' DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 277/93 B. BENI CULTURALI - PIVIALE PROVENIENTE DAL MONASTERO DEI SS. GIACOMO E FILIPPO, IN DEPOSITO PRESSO IL MUSEO DI S. MARIA DI CASTELLO, IN GENOVA - INTERVENTO DI RESTAURO DISPOSTO DALLA REGIONE LIGURIA - ATTO DI SOSPENSIONE, DA PARTE DEL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARTISTICI E STORICI, PER ASSERITA NECESSITA' DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
In attesa della prevista apposita legge - che secondo l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe dovuto essere emanata entro il 1979 - per la determinazione delle competenze da conferire alle regioni in materia di tutela del patrimonio artistico o storico, le funzioni relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali non possono ricomprendersi fra quelle ad esse trasferite. Pertanto il potere di autorizzare il restauro di cose di interesse artistico o storico appartiene tuttora allo Stato, senza che al riguardo possa profilarsi una distinzione di competenze statali e regionali, in base all'interesse, nazionale o locale, che il bene esprime, e neppure, quindi, in base all'appartenenza della cosa da restaurare ad uno di quei "musei di enti locali" che per gli artt. 117 e 118 Cost. sono materia di competenza delle regioni; a parte il fatto che anche i beni che vi si trovano non di rado sono di tale rilevanza artistica o storica da attingere ad un interesse culturale nazionale. Ne' al fine di escludere il potere statale in questione puo' sostenersi che l'autorizzazione al restauro rientri tra le funzioni di manutenzione e conservazione dell'integrita' dei beni raccolti nei musei affidati alle regioni, trasferite ex artt. 7, lett. h), d.P.R. n. 3 del 1972 e 47, d.P.R. n. 616 del 1977, stante il peculiare contenuto e la consolidata autonomia concettuale e definitoria, rispetto a tali funzioni, dell'attivita' di restauro (cfr. legge 20 giugno 1909, n. 364, r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 - a tutt'oggi in vigore ai sensi dell'art. 73, legge n. 1089 del 1939 - nonche', da ultimo, legge n. 145 del 1992). Spetta dunque allo Stato autorizzare la rimozione ed il restauro, ai sensi dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dei beni di interesse artistico o storico appartenenti a musei di enti locali o di interesse locale. - Sulla prevista, ma non ancora attuata, ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di tutela del patrimonio artistico e storico v. sent. n. 921/1988, mentre, riguardo al gia' avvenuto trasferimento di funzioni alle regioni in tale materia, solo se espressamente delegate ex art. 9, d.P.R. n. 3 del 1972, v. sent. n. 278/1991.
In attesa della prevista apposita legge - che secondo l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe dovuto essere emanata entro il 1979 - per la determinazione delle competenze da conferire alle regioni in materia di tutela del patrimonio artistico o storico, le funzioni relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali non possono ricomprendersi fra quelle ad esse trasferite. Pertanto il potere di autorizzare il restauro di cose di interesse artistico o storico appartiene tuttora allo Stato, senza che al riguardo possa profilarsi una distinzione di competenze statali e regionali, in base all'interesse, nazionale o locale, che il bene esprime, e neppure, quindi, in base all'appartenenza della cosa da restaurare ad uno di quei "musei di enti locali" che per gli artt. 117 e 118 Cost. sono materia di competenza delle regioni; a parte il fatto che anche i beni che vi si trovano non di rado sono di tale rilevanza artistica o storica da attingere ad un interesse culturale nazionale. Ne' al fine di escludere il potere statale in questione puo' sostenersi che l'autorizzazione al restauro rientri tra le funzioni di manutenzione e conservazione dell'integrita' dei beni raccolti nei musei affidati alle regioni, trasferite ex artt. 7, lett. h), d.P.R. n. 3 del 1972 e 47, d.P.R. n. 616 del 1977, stante il peculiare contenuto e la consolidata autonomia concettuale e definitoria, rispetto a tali funzioni, dell'attivita' di restauro (cfr. legge 20 giugno 1909, n. 364, r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 - a tutt'oggi in vigore ai sensi dell'art. 73, legge n. 1089 del 1939 - nonche', da ultimo, legge n. 145 del 1992). Spetta dunque allo Stato autorizzare la rimozione ed il restauro, ai sensi dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dei beni di interesse artistico o storico appartenenti a musei di enti locali o di interesse locale. - Sulla prevista, ma non ancora attuata, ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di tutela del patrimonio artistico e storico v. sent. n. 921/1988, mentre, riguardo al gia' avvenuto trasferimento di funzioni alle regioni in tale materia, solo se espressamente delegate ex art. 9, d.P.R. n. 3 del 1972, v. sent. n. 278/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 3
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 47