Sentenza 277/1993 (ECLI:IT:COST:1993:277)
Massima numero 19654
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/05/1993; Decisione del
28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Titolo
SENT. 277/93 C. BENI CULTURALI - INTERVENTI DI RESTAURO - AUTORIZZAZIONE STATALE - FINALITA' E LIMITI IN RELAZIONE ALLE CONCORRENTI COMPETENZE REGIONALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI TALI BENI - NECESSITA' DI RIGOROSA OSSERVANZA, DA ENTRAMBE LE PARTI, IN ATTESA DELLA ANNUNCIATA NUOVA DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE.
SENT. 277/93 C. BENI CULTURALI - INTERVENTI DI RESTAURO - AUTORIZZAZIONE STATALE - FINALITA' E LIMITI IN RELAZIONE ALLE CONCORRENTI COMPETENZE REGIONALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI TALI BENI - NECESSITA' DI RIGOROSA OSSERVANZA, DA ENTRAMBE LE PARTI, IN ATTESA DELLA ANNUNCIATA NUOVA DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE.
Testo
L'autorizzazione al restauro di beni di interesse storico e artistico da parte dello Stato (v. massima B) e' volta ad esprimere il positivo apprezzamento dell'opportunita' tecnico-scientifica dell'intervento sulla cosa e ad accertare la validita' delle metodiche che si intendano adottare nell'operazione da compiere e assume pertanto una funzione di tutela del valore culturale del bene mediante un atto di necessaria collaborazione (per gli aspetti tecnico-scientifici) con la Regione. Infatti detta autorizzazione, deve costituire un supporto ed una verifica tecnica e culturale, ma non una interferenza amministrativa, rispetto alle attivita' di programmazione, determinazione e gestione degli interventi per la conservazione e manutenzione dei beni in questione, il cui esercizio spetta invece alla Regione. Devesi tuttavia rilevare che, nella materia, la coesistenza e la concorrenza di distinte competenze, non sempre delineate nei loro definitivi e precisi confini sul piano normativo, rendono ancor piu' necessaria e doverosa, nell'attesa della nuova disciplina da tempo preannunciata, una leale collaborazione tra Stato e Regione.
L'autorizzazione al restauro di beni di interesse storico e artistico da parte dello Stato (v. massima B) e' volta ad esprimere il positivo apprezzamento dell'opportunita' tecnico-scientifica dell'intervento sulla cosa e ad accertare la validita' delle metodiche che si intendano adottare nell'operazione da compiere e assume pertanto una funzione di tutela del valore culturale del bene mediante un atto di necessaria collaborazione (per gli aspetti tecnico-scientifici) con la Regione. Infatti detta autorizzazione, deve costituire un supporto ed una verifica tecnica e culturale, ma non una interferenza amministrativa, rispetto alle attivita' di programmazione, determinazione e gestione degli interventi per la conservazione e manutenzione dei beni in questione, il cui esercizio spetta invece alla Regione. Devesi tuttavia rilevare che, nella materia, la coesistenza e la concorrenza di distinte competenze, non sempre delineate nei loro definitivi e precisi confini sul piano normativo, rendono ancor piu' necessaria e doverosa, nell'attesa della nuova disciplina da tempo preannunciata, una leale collaborazione tra Stato e Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 3
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 47