Sentenza 278/1993 (ECLI:IT:COST:1993:278)
Massima numero 19660
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  28/05/1993;  Decisione del  28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19659


Titolo
SENT. 278/93 B. AGRICOLTURA - PRODUZIONE AGRICOLA CON METODO BIOLOGICO DI PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI - NORME PER L'APPLICAZIONE IN ITALIA DI REGOLAMENTO CEE - EMANAZIONE CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE, ANZICHE' CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PREVIO PARERE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DI CAMERA E SENATO, E SENZA SUPPORTO LEGISLATIVO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLE REGIONI TOSCANA, UMBRIA, EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE, IN QUANTO ESERCITATO SENZA L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE PREVISTE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.

Testo
L'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, contenente norme generali sulle procedure per la esecuzione in Italia degli obblighi comunitari, consente di attuare le direttive comunitarie mediante regolamento, ma e' indispensabile - si precisa - che cosi' disponga la legge comunitaria. Inoltre, quanto al procedimento da seguire per l'emanazione del regolamento, lo stesso articolo richiede una deliberazione collegiale del Governo e un parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ne' l'una ne' l'altra di queste prescrizioni risultano osservate dall'impugnato regolamento in data 25 maggio 1992, n. 338, recante norme per l'applicazione del regolamento del Consiglio CEE n. 2092/1991 del 24 giugno 1991, in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e senza che il necessario riferimento alla legge di conferimento del potere - non indicato nel preambolo - sia rinvenibile nella legge comunitaria per il 1990 (l. 29 dicembre 1990, n. 428) o nella legge comunitaria per il 1991 (l. 19 febbraio 1991, n. 142). Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari, con conseguente annullamento del su indicato decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338. - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte