Ordinanza 282/1993 (ECLI:IT:COST:1993:282)
Massima numero 19720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/05/1993; Decisione del
28/05/1993
Deposito del 10/06/1993; Pubblicazione in G. U. 16/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 282/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (ASSEGNO D'INVALIDITA') - RATEI ARRETRATI - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - MODIFICA LEGISLATIVA - MODALITA' DI CALCOLO CON DETRAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER IL MAGGIOR DANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - DENUNCIATO RIPRISTINO DI DISCIPLINA GIA' DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 282/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (ASSEGNO D'INVALIDITA') - RATEI ARRETRATI - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - MODIFICA LEGISLATIVA - MODALITA' DI CALCOLO CON DETRAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER IL MAGGIOR DANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - DENUNCIATO RIPRISTINO DI DISCIPLINA GIA' DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito, non e' applicabile quando la fattispecie (come nel caso su cui verte il giudizio 'a quo') costitutiva della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma medesima. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 394/1992.
L'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito, non e' applicabile quando la fattispecie (come nel caso su cui verte il giudizio 'a quo') costitutiva della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma medesima. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma sesto, l. 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 394/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte