Sentenza 283/1993 (ECLI:IT:COST:1993:283)
Massima numero 19762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/06/1993;  Decisione del  10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19757  19758  19759  19760  19761  19763  19764  19765  19766  19767  19768  19769  19770  19771


Titolo
SENT. 283/93 F. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - INDENNITA' DOVUTA AL PROPRIETARIO - DETERMINAZIONE IN BASE AL CRITERIO DELLA SEMISOMMA DEL VALORE VENALE E DEL REDDITO DOMINICALE, RIDOTTA DEL 40% - ASSOGGETTAMENTO DELL'AMMONTARE COSI' DETERMINATO ALLA RITENUTA D'IMPOSTA DEL 20% - ASSERITA VIOLAZIONE DEL CANONE DI ADEGUATEZZA DELL'INDENNIZZO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assoggettamento dell'indennita' di esproprio delle aree edificabili alla ritenuta d'imposta del 20%, prevista dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991, non incide sulla valutazione di adeguatezza e congruita' dell'indennizzo determinato ai sensi dell'art. 5 bis, comma primo, d.l. n. 333 del 1992, giacche' la illegittimita' che, sotto questo profilo, si fa discendere dalla decurtazione fiscale, riguarderebbe, semmai, la norma impositiva, il trattamento tributario dell'indennizzo essendo estraneo alla vicenda espropriativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - della questione di costituzionalita' del comma primo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla L. 8 agosto 1992 n. 359).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte