Sentenza 283/1993 (ECLI:IT:COST:1993:283)
Massima numero 19764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
10/06/1993; Decisione del
10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Titolo
SENT. 283/93 H. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - INDENNITA' DOVUTA AL PROPRIETARIO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA SEMISOMMA DEL VALORE VENALE E DEL REDDITO DOMINICALE, RIDOTTA DEL 40% - ASSERITA IMPOSIZIONE, ALL'ESPROPRIATO, DI UN ONERE NON CORRELATO ALLA SUA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 283/93 H. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - INDENNITA' DOVUTA AL PROPRIETARIO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA SEMISOMMA DEL VALORE VENALE E DEL REDDITO DOMINICALE, RIDOTTA DEL 40% - ASSERITA IMPOSIZIONE, ALL'ESPROPRIATO, DI UN ONERE NON CORRELATO ALLA SUA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La materia espropriativa e' estranea all'area di operativita' dell'art. 53 Cost.; percio', la previsione, per le aree fabbricabili, di un'indennita' di esproprio inferiore al valore venale del bene, va valutata in rapporto al canone di adeguatezza 'ex' art. 42, comma terzo, Cost., ma non e' censurabile sotto il profilo che il proprietario espropriato sarebbe di fatto chiamato a contribuire alla realizzazione dell'opera pubblica in misura maggiore rispetto agli altri contribuenti, senza riguardo alla sua capacita' contributiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' del comma primo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359). - v. S. n. 5/1960; la motivazione cui si riferisce la presente massima ventila, altresi', la possibilita' di "una piu' adeguata disciplina riequilibratrice (soprattutto fiscale) delle aree fabbricabili non assoggettate ad espropriazione".
La materia espropriativa e' estranea all'area di operativita' dell'art. 53 Cost.; percio', la previsione, per le aree fabbricabili, di un'indennita' di esproprio inferiore al valore venale del bene, va valutata in rapporto al canone di adeguatezza 'ex' art. 42, comma terzo, Cost., ma non e' censurabile sotto il profilo che il proprietario espropriato sarebbe di fatto chiamato a contribuire alla realizzazione dell'opera pubblica in misura maggiore rispetto agli altri contribuenti, senza riguardo alla sua capacita' contributiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' del comma primo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359). - v. S. n. 5/1960; la motivazione cui si riferisce la presente massima ventila, altresi', la possibilita' di "una piu' adeguata disciplina riequilibratrice (soprattutto fiscale) delle aree fabbricabili non assoggettate ad espropriazione".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte