Ordinanza 217/2021 (ECLI:IT:COST:2021:217)
Massima numero 44360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
21/10/2021; Decisione del
21/10/2021
Deposito del 18/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021
Titolo
Esecuzione penale - In genere - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto della consegna - Facoltà, per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, di opporsi alla consegna del cittadino di uno Stato non membro UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, quando la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro UE sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno - Omessa previsione - Denunciata difformità della disciplina nazionale di attuazione con l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, disparità di trattamento, violazione del principio della funzione rieducativa della pena, nonché del diritto al rispetto della vita familiare - Necessità di sollevare questioni interpretative relative ad aspetti centrali del funzionamento del mandato d'arresto europeo, idonee a produrre conseguenze generali - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. (Classif. 098001).
Esecuzione penale - In genere - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto della consegna - Facoltà, per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, di opporsi alla consegna del cittadino di uno Stato non membro UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, quando la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro UE sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno - Omessa previsione - Denunciata difformità della disciplina nazionale di attuazione con l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, disparità di trattamento, violazione del principio della funzione rieducativa della pena, nonché del diritto al rispetto della vita familiare - Necessità di sollevare questioni interpretative relative ad aspetti centrali del funzionamento del mandato d'arresto europeo, idonee a produrre conseguenze generali - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. (Classif. 098001).
Testo
È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, delle le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. L'art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI, senza prevedere il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La questione presenta elementi di novità rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia sinora formatasi in materia di mandato di arresto europeo, per cui occorre stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, il cittadino di un paese terzo che sia residente o dimorante nello Stato dell'esecuzione sia titolare di un diritto fondamentale a non essere allontanato dal territorio di quest'ultimo Stato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nello Stato di emissione. Tale interrogativo esige una risposta, in primo luogo, sul piano del diritto dell'Unione, dal momento che la stessa Corte di giustizia ha già chiarito, in via generale, che le disposizioni della decisione quadro sul mandato d'arresto che non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme (Precedente: O. 216/2021 - mass. 44272).
È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, delle le seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. L'art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI, senza prevedere il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La questione presenta elementi di novità rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia sinora formatasi in materia di mandato di arresto europeo, per cui occorre stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, il cittadino di un paese terzo che sia residente o dimorante nello Stato dell'esecuzione sia titolare di un diritto fondamentale a non essere allontanato dal territorio di quest'ultimo Stato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nello Stato di emissione. Tale interrogativo esige una risposta, in primo luogo, sul piano del diritto dell'Unione, dal momento che la stessa Corte di giustizia ha già chiarito, in via generale, che le disposizioni della decisione quadro sul mandato d'arresto che non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme (Precedente: O. 216/2021 - mass. 44272).
Atti oggetto del giudizio
legge
22/04/2005
n. 69
art. 18
co. 1
legge
04/10/2019
n. 117
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 13/06/2002
n. 584
art. 1 paragrafo 3
Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 13/06/2002
n. 584
art. 4
Carta dei diritti fondamentali U.E. 07/12/2000
n.
art. 7
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 267