Sentenza 283/1993 (ECLI:IT:COST:1993:283)
Massima numero 19768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/06/1993;  Decisione del  10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19757  19758  19759  19760  19761  19762  19763  19764  19765  19766  19767  19769  19770  19771


Titolo
SENT. 283/93 N. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - EDIFICABILITA' DI FATTO - CRITERI E REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE - DEFINIZIONE DEMANDATA A SUCCESSIVO REGOLAMENTO MINISTERIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di costituzionalita' volta a censurare - in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost. - l'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici del potere di definire, con proprio regolamento, i criteri ed i requisiti per l'individuazione dell'edificabilita' di fatto, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, giacche' l'ordinanza di rimessione "nulla dice in ordine ad un'ipotetica edificabilita' di fatto, in concreto sopravvenuta, che rappresenta l'indefettibile presupposto perche' possa avere ingresso la censura". (Inammissibilita' della questione concernente il comma quinto dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte