Sentenza 283/1993 (ECLI:IT:COST:1993:283)
Massima numero 19769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/06/1993;  Decisione del  10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19757  19758  19759  19760  19761  19762  19763  19764  19765  19766  19767  19768  19770  19771


Titolo
SENT. 283/93 O. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - EDIFICABILITA' DI FATTO - CRITERI E REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE - DEFINIZIONE DEMANDATA A SUCCESSIVO REGOLAMENTO MINISTERIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 5 bis, comma quinto, d.l. n. 333 del 1992, demandando ad un successivo regolamento ministeriale la definizione dei criteri e requisiti per l'individuazione della edificabilita' di fatto, non incide sulle competenze regionali in materia urbanistica, giacche' l'edificabilita' di fatto costituisce una qualificazione finalizzata soltanto al calcolo dell'indennita' di esproprio, e non gia' ad alterare l'assetto normativo posto dai vigenti strumenti urbanistici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di costituzionalita' del comma quinto dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte