Sentenza 283/1993 (ECLI:IT:COST:1993:283)
Massima numero 19771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/06/1993;  Decisione del  10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19757  19758  19759  19760  19761  19762  19763  19764  19765  19766  19767  19768  19769  19770


Titolo
SENT. 283/93 Q. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - INDENNITA' DOVUTA AL PROPRIETARIO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA SEMISOMMA DEL VALORE VENALE E DEL REDDITO DOMINICALE, RIDOTTA DEL 40% - APPLICAZIONE AGLI INDENNIZZI ANCORA 'SUB IUDICE' AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DI ESSA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Legittimamente il legislatore ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova disciplina dell'indennita' di esproprio delle aree fabbricabili introdotta dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, rendendola applicabile anche alle indennita' ancora 'sub iudice' al momento di entrata in vigore di essa: tale scelta e' ragionevolmente intesa a colmare (anche) per il passato una risalente situazione di carenza normativa - cui la giurisprudenza sopperiva applicando il criterio del valore venale 'ex lege' n. 2359 del 1865 - e non incontra un limite invalicabile nell'aspettativa dei titolari di aree fabbricabili di vedersi liquidato l'indennizzo secondo il precedente, piu' favorevole criterio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dei commi sesto e settimo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992, n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali); la situazione di carenza cui si fa riferimento trae origine dalle dichiarazioni di incostituzionalita' contenute in S. nn. 5/1980 e 223/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte