Sentenza 284/1993 (ECLI:IT:COST:1993:284)
Massima numero 19661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
10/06/1993; Decisione del
10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Titolo
SENT. 284/93 A. COMUNI E PROVINCE - ORGANIZZAZIONE DI CARATTERE ELETTORALE - DISCIPLINA - COMPETENZE - RISERVA, IN LINEA GENERALE, ALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.
SENT. 284/93 A. COMUNI E PROVINCE - ORGANIZZAZIONE DI CARATTERE ELETTORALE - DISCIPLINA - COMPETENZE - RISERVA, IN LINEA GENERALE, ALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.
Testo
Con norma di carattere generale l'art. 128 della Costituzione, nel proclamare l'autonomia dei Comuni e delle Province nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni, riserva alle medesime leggi di disciplinarne anche l'organizzazione di carattere elettivo. - In questo senso, S. n. 42/1961.
Con norma di carattere generale l'art. 128 della Costituzione, nel proclamare l'autonomia dei Comuni e delle Province nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni, riserva alle medesime leggi di disciplinarne anche l'organizzazione di carattere elettivo. - In questo senso, S. n. 42/1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte