Sentenza 284/1993 (ECLI:IT:COST:1993:284)
Massima numero 19663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
10/06/1993; Decisione del
10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Titolo
SENT. 284/93 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ELEZIONI PROVINCIALI - LISTE DI CANDIDATI - POSSIBILITA' DI PRESENTARLE, SENZA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PARTITI O GRUPPI POLITICI, CON UN PROPRIO RAPPRESENTANTE ELETTO NEL CONSIGLIO REGIONALE - ESERCIZIO DI POTESTA' NORMATIVA, DA PARTE DELLA REGIONE, NELLA LEGGE CONTENENTE TALE DISPOSIZIONE, IN MATERIA SOTTRATTA ALLA SUA COMPETENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 284/93 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ELEZIONI PROVINCIALI - LISTE DI CANDIDATI - POSSIBILITA' DI PRESENTARLE, SENZA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PARTITI O GRUPPI POLITICI, CON UN PROPRIO RAPPRESENTANTE ELETTO NEL CONSIGLIO REGIONALE - ESERCIZIO DI POTESTA' NORMATIVA, DA PARTE DELLA REGIONE, NELLA LEGGE CONTENENTE TALE DISPOSIZIONE, IN MATERIA SOTTRATTA ALLA SUA COMPETENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
In base ai principi posti, nella loro correlazione, dagli artt. 128 e 116 della Costituzione, anche nelle Regioni ad autonomia speciale la competenza legislativa in materia di elezioni provinciali appartiene allo Stato, salvo che lo Statuto non l'attribuisca esplicitamente alla Regione. Pertanto, in mancanza, nello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di una norma in tal senso, che non potrebbe certo desumersi dall'art. 5 - dal quale anzi si evince la volonta' del legislatore costituzionale di attribuire al Consiglio regionale soltanto la disciplina dell'ordinamento e delle circoscrizioni dei Comuni - ne', tanto meno, dal successivo art. 59 - il quale si limita soltanto ad affermare che Province e Comuni hanno ordinamenti e funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione - va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, nella parte in cui consente, per le elezioni provinciali, la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale. - v. massime precedenti.
In base ai principi posti, nella loro correlazione, dagli artt. 128 e 116 della Costituzione, anche nelle Regioni ad autonomia speciale la competenza legislativa in materia di elezioni provinciali appartiene allo Stato, salvo che lo Statuto non l'attribuisca esplicitamente alla Regione. Pertanto, in mancanza, nello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di una norma in tal senso, che non potrebbe certo desumersi dall'art. 5 - dal quale anzi si evince la volonta' del legislatore costituzionale di attribuire al Consiglio regionale soltanto la disciplina dell'ordinamento e delle circoscrizioni dei Comuni - ne', tanto meno, dal successivo art. 59 - il quale si limita soltanto ad affermare che Province e Comuni hanno ordinamenti e funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione - va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, nella parte in cui consente, per le elezioni provinciali, la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale. - v. massime precedenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte