Sentenza 285/1993 (ECLI:IT:COST:1993:285)
Massima numero 19810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  10/06/1993;  Decisione del  10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19808  19809  19811  19812


Titolo
SENT. 285/93 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - PREVISIONE, IN LEGGE DELEGATA, A TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO, DI UNA INDENNITA' PER IL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ATTUAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DIRETTIVA CEE EMANATA IN PROPOSITO NEL 1980 - PROSPETTATO ECCESSO DI DELEGA PER LA MANCATA PREVISIONE, NELLA NORMA DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE CONCERNENTE SPECIFICAMENTE LA SUDDETTA DIRETTIVA, DI PRINCIPI E CRITERI RIFERIBILI ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE, ESSENDO STATI TALI PRINCIPI, STABILITI, INDIRETTAMENTE, DA ALTRA DISPOSIZIONE DELLA STESSA LEGGE DI DELEGAZIONE, CON RINVIO ALLE NORME DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Tra i principi e criteri direttivi da osservarsi dal legislatore delegato in base alla legge di delega n. 428 del 1990 (legge comunitaria del 1980) per l'attuazione della direttiva CEE n. 987 del 1980 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, va compreso, oltre a quelli specificatamente enunciati nell'art. 48 della legge n. 428, il criterio stabilito in generale dall'art. 2, lett. f), della medesima legge - per l'attuazione di tutte le direttive comunitarie che essa contempla - di piena conformita' alle norme dell'anzidetta direttiva ed alle integrazioni e modifiche ad esse successivamente apportate dagli organi competenti, e quindi, in particolare, la statuizione della sentenza 19 novembre 1991 della Corte del Lussemburgo, che in caso di inosservanza dell'obbligo di attuazione entro il termine fissato dall'art. 11 della direttiva, costituisce lo Stato membro responsabile per i danni che ne siano derivati ai singoli. Va quindi senz'altro respinta la censura avanzata nei confronti dell'art. 2, settimo comma, primo periodo, della legge delegata emanata con il d.P.R. n. 80 del 1992 - concernente il risarcimento spettante per tali danni al lavoratore - in base all'errato assunto che tale disposizione, nessun criterio ricollegabile ad essa figurando fra quelli previsti nell'art. 48 della legge di delega, dovrebbe ritenersi lesiva dell'art. 76 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 76 Cost., dell'art. 2, settimo comma, primo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80). - Sulle statuizioni delle sentenze della Corte di giustizia della Comunita' come parte integrante della normativa comunitaria v. S. nn. 113/1985 e 168/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/1990  n. 428  art. 48