Sentenza 285/1993 (ECLI:IT:COST:1993:285)
Massima numero 19811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
10/06/1993; Decisione del
10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Titolo
SENT. 285/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA (N. 987 DEL 1980) IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO - PREVISIONE, IN LEGGE DELEGATA, DI UN'INDENNITA' PER IL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE DA PARTE DELLO STATO - LIMITE MASSIMO ALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL CRITERIO DIRETTIVO DELLA LEGGE DELEGA DI PIENA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, CHE PREVEDE IL DIVIETO DI CONDIZIONI MENO FAVOREVOLI DI QUELLE PREVISTE PER RECLAMI ANALOGHI DI NATURA INTERNA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 285/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA (N. 987 DEL 1980) IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO - PREVISIONE, IN LEGGE DELEGATA, DI UN'INDENNITA' PER IL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE DA PARTE DELLO STATO - LIMITE MASSIMO ALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL CRITERIO DIRETTIVO DELLA LEGGE DELEGA DI PIENA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, CHE PREVEDE IL DIVIETO DI CONDIZIONI MENO FAVOREVOLI DI QUELLE PREVISTE PER RECLAMI ANALOGHI DI NATURA INTERNA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2, comma settimo, secondo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992 n. 80, nel prevedere un'indennita' anche per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980, da parte dello Stato italiano, commisura il danno risarcibile del lavoratore, per quanto riguarda la somma capitale, all'ammontare dei crediti di lavoro garantiti dalla direttiva comunitaria, nei termini in cui questa viene tardivamente (ma correttamente) attuata dalla legislazione nazionale, in modo da ottenere praticamente un risultato analogo a quello della retroattivita' della disciplina dell'intervento del Fondo di garanzia nel sistema a regime, formalmente esclusa dal comma sesto dell'art. 2. Dettando una disciplina unitaria, tale norma ha rispettato il criterio direttivo - impartito dall'art. 2, lett. f), della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - di piena conformita' alla normativa comunitaria, in relazione al capo 43 della sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 1991, secondo cui "le condizioni, formali e sostanziali, prescritte dalle diverse legislazioni nazionali in materia di risarcimento del danno non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 2, lett. f) - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma settimo, secondo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992 n. 80).
L'art. 2, comma settimo, secondo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992 n. 80, nel prevedere un'indennita' anche per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980, da parte dello Stato italiano, commisura il danno risarcibile del lavoratore, per quanto riguarda la somma capitale, all'ammontare dei crediti di lavoro garantiti dalla direttiva comunitaria, nei termini in cui questa viene tardivamente (ma correttamente) attuata dalla legislazione nazionale, in modo da ottenere praticamente un risultato analogo a quello della retroattivita' della disciplina dell'intervento del Fondo di garanzia nel sistema a regime, formalmente esclusa dal comma sesto dell'art. 2. Dettando una disciplina unitaria, tale norma ha rispettato il criterio direttivo - impartito dall'art. 2, lett. f), della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - di piena conformita' alla normativa comunitaria, in relazione al capo 43 della sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 1991, secondo cui "le condizioni, formali e sostanziali, prescritte dalle diverse legislazioni nazionali in materia di risarcimento del danno non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento". (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 2, lett. f) - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma settimo, secondo periodo, del d.P.R. 27 gennaio 1992 n. 80).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 29/12/1990
n. 428
art. 2 lett. f)