Sentenza 286/1993 (ECLI:IT:COST:1993:286)
Massima numero 19714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
10/06/1993; Decisione del
10/06/1993
Deposito del 16/06/1993; Pubblicazione in G. U. 23/06/1993
Titolo
SENT. 286/93 A. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - CONFLITTO FRA ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI, NEI CONFRONTI DELLA STESSA PERSONA PER I MEDESIMI FATTI, SU ISTANZE PER L' APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO PER IL CONFLITTO FRA PIU' SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA - POSSIBILITA' - LIMITI.
SENT. 286/93 A. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - CONFLITTO FRA ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI, NEI CONFRONTI DELLA STESSA PERSONA PER I MEDESIMI FATTI, SU ISTANZE PER L' APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO PER IL CONFLITTO FRA PIU' SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA - POSSIBILITA' - LIMITI.
Testo
La disposizione dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., secondo la quale in caso di piu' sentenze di condanna, divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncia la condanna meno grave, revocando le altre, e' riferibile, e quindi applicabile, anche nell'ipotesi di conflitto fra due ordinanze emesse da giudici diversi, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., su istanze di applicazione, nel procedimento esecutivo, della disciplina del reato continuato, ma solo quando entrambi i provvedimenti siano di accoglimento, non, invece, quando uno di essi sia di rigetto. Tale tipo di pronuncia, infatti, essendo comunque sempre resa "rebus sic stantibus", finche' cioe' non vengano prospettati o elementi nuovi o elementi di cui comunque non si sia tenuto conto, non puo' ritenersi irrevocabile ne' percio' equipararsi, quanto all'operativita' del principio del 'ne bis in idem', a quella di accoglimento.
La disposizione dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., secondo la quale in caso di piu' sentenze di condanna, divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncia la condanna meno grave, revocando le altre, e' riferibile, e quindi applicabile, anche nell'ipotesi di conflitto fra due ordinanze emesse da giudici diversi, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., su istanze di applicazione, nel procedimento esecutivo, della disciplina del reato continuato, ma solo quando entrambi i provvedimenti siano di accoglimento, non, invece, quando uno di essi sia di rigetto. Tale tipo di pronuncia, infatti, essendo comunque sempre resa "rebus sic stantibus", finche' cioe' non vengano prospettati o elementi nuovi o elementi di cui comunque non si sia tenuto conto, non puo' ritenersi irrevocabile ne' percio' equipararsi, quanto all'operativita' del principio del 'ne bis in idem', a quella di accoglimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte